dario75

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Ciao a tutti,
ho appena comprato una por<ione di trifamiliare. su uno dei lati confina con una casa e qui esiste una recinzione che poggia su una muretta fatta in blocchi parecchi anni fa. ora il vicino è entrato da me accusandoci ed intimandoci non buttare terra addosso alla muretta e non appoggiarci nulla perchè è sua.
ora io non ho ben chiaro se sia effettivamente sul suo terreno ma da quello che so è una recinzione di confine, ed io ho necessità di portare terra per alzare il giardino.
lui può obbligarmi a non portare terra?
altra cosa, lui ha una siepe che sborda dalla rete della recinzione ed entra nella mia proprietà, e su parte della rete ha messo ferri (anche sporgenti) che entrano nella mia proprietà, anche se fosse sua la recinzione può farlo?

grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo l'articolo del cc

Art. 880. Presunzione di comunione del muro divisorio.
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.


Sembra che muro e recinzione siano comuni, salvo il vicino non dimostri la proprietà con atto.

Per l'eventuale innalzamento del giardino con terra dovresti vedere il Regolamento Comunale, perchè non tutti sono uguali, un mio amico aveva lo stesso problema, si è informato ed è emerso che si può spostare la terra da una parte all'altra (dello stesso giardino) asportare per poterla portare alla discarica, ma non aggiungere altra nuova, per cui controlla se puoi fare quelle che desideri
Per i rami sporgenti puoi pretendere che siano recisi;

cc Art. 896. Recisione di rami protesi e di radici.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843


Ovviamente vale anche per ferri sporgenti che non devono invadere la tua proprietà, anche se il muro fosse di proprietà del vicino.
 

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