alec

Membro Attivo
salve a tutti
il questito è il seguente:
condominio con ascensore e nel retro del condominio appartamento con ingresso indipendente al piano terra ( con altro numero civico), parte in comune col resto del condominio solo il corsello di accesso al garage.
uno degli appartamenti all'ultimo piano in stato di morosità di proprietà di società fallita con inquilino che non paga alcuna spesa condominiale.
Spese affrontate dal resto dei condomini ( compreso proprietario dell'indipendente), spese trattasi di spese reali per funzionamento ascensore etc. e spese legali per recupero crediti.
ora si chiede se questo appartamento con entrata indipendente debba pagare in misura uguale agli altri ( es. 5.000 euro diviso tutti i condomini es. 10,
oppure deve pagare in funzione dei millesimi
oppure le spese dell'ascensore ( a cui lui non ha mai contribuito in quanto come regolamento condominiale non sono di sua competenza) debbano essere divise come sempre su tutti i condomini meno uno ( appartamento indipendente) e spese legali su tutti secondo millesimi ?
Mi date pure qualche dettaglio anche in funzione della nuova normativa sul condominio, es. fornitore energia dovrà chiedere a inquilino moroso o al condomino ?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se questo condomino è esentato dalle spese dell'ascensore da RdC Contrattuale, significa che l'ascensore non è di sua competenza, per cui qualsiasi spesa riguardante questo impianto, anche nel caso di recupero spese, non dovrà partecipare.

Per la prima parte ti ho risposto nel topic precedente;
http://www.propit.it/threads/recupero-e-riparto-spese.28148/#post-149612
Per quanto riguarda la morosità il fornitore di energia in prima battuta chiederà le spese a chi è intestato il contratto, se p.es. è il condominio si rivolgerà al'amministratore il quale si deve mettere in moto per recuperare eventuali somme non versate dai condomini morosi magari con Decreto Ingiuntivo e potrà fornire al debitore i dati di questo condomini, questo è disposto nell'art. 63 (inderogabile) delle Disp, di Attuazione del cc in vigore da oggi;

63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Nel caso l'appartamento sia locato, l'amministratore potrà rivolgersi direttamente al proprietario il quale si potrà rivalere sull'inquilino.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Per alec, indipendentemente se si deve partecipare alle spese di ricupero degli arretrati del condomino moroso, il problema è del proprietario dell'appartamento e non del condominio, l'amministratore deve attivarsi solo con la proprietà, per una eventuale compartecipazione alle spese dell' ascensore, solo in caso di sostituzione ciao
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il caso non mi sembra molto facile. Se il proprietario dell'appartamento moroso è una società fallita forse è il caso che l'amministratore si insinui tra i crediori altrimenti tutte le spese a carico dell'appartamento andranno ridistrubuiti in quote mlm tra i restanti condomini. Se la casa va all'asta ci va sgravata da tutti i debiti chi la comprerà mai pagherà gli arretrati del precedente padrone.
 

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