alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
PREMESSA:

Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

QUESITO:

Un lavoratore ha percepito nel 2014 un reddito da lavoro dipendente di 23900 Euro e un reddito da Locazione con Cedolare Secca di 3000 Euro e dal datore di lavoro ha avuto riconosciuto dal datore di lavoro
un Bonus di 240 Euro in sede di dichiarazione dei redditi dovrà restituirlo ?
In altre parole, il Canone assoggettato a cedolare secca rientra o non rientra nel reddito complessivo , per questo caso particolare ?



 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l Canone assoggettato a cedolare secca rientra o non rientra nel reddito complessivo
Rientra, per espressa previsione normativa.
L'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 prevede che:
“Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."
 

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