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Membro Assiduo
Professionista
Art. 13 - (Patti contrari alla legge) - 1. E' nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.


Note in merito?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
Conoscevo già questa norma (e la tempistica dei 60 giorni) ma in merito alla parte evidenziata mi e vi pongo la seguente domanda.
L'amministratore del condominio deve indicare nell'anagrafe condominiale anche le persone che si aggiungono successivamente, oltre al nucleo familiare originario dell'inquilino?
Mi riferisco soprattutto agli "ospiti" di lunga durata, specialmente degli inquilini stranieri, che sovente arrivano e si installano nell'appartamento senza avvisare nessuno, né proprietario/condomino né amministratore.
Di chi è la responsabilità (se c'è una responsabilità per questa mancanza) quando l'anagrafe condominiale non è aggiornata?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore del condominio deve indicare nell'anagrafe condominiale anche le persone che si aggiungono successivamente, oltre al nucleo familiare originario dell'inquilino?
Il registro di anagrafe condominiale contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio.

non sapevo del termine di 60 giorni
Quel termine era già contenuto nell'art. 1130, num. 6) c.c.
 
Ultima modifica di un moderatore:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,
Quindi mi pare di capire che gli ospiti (anche di lunga durata, visto che il proprietario non può impedire all'inquilino di ospitare suoi amici e parenti né può imporre un limite temporale) non sono titolari di alcun diritto reale o personale di godimento. E di conseguenza non vanno segnalati all'amministratore, se non per l'addebito dei consumi (tipo l'acqua, quando viene addebitata in base al numero di persone che occupano ogni appartamento).
Per me è importante saperlo perché è già successo che dei condòmini, esasperati dai disturbi e dai comportamenti incivili degli ospiti di miei inquilini, mi abbiano accusata di non aver segnalato la loro presenza all'amministratore. Cosa che non avevo fatto per il semplice motivo che ero all'oscuro di tutto.
Inoltre soprattutto le persone anziane si allarmano se vedono che in condominio abitano in modo continuativo persone che non sono né proprietari né inquilini: non si sa chi sono, cosa fanno, perché stanno lì.
 
U

User_44116

Ospite
E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione

OK l'obbligo del locatore di provvedere ............
Mi chiedo e Vi chiedo:
1) L'imposta resta, per legge, a carico di entrambi i contraenti al 50% o bisogna pattuirlo esplicitamente?
2) In caso di mancata registrazione, è ancora valida la solidarietà o la responsabilità è ora a totale carico del locatore? (Anche se l'Agenzia delle Entrate ... aggredisce comunque sempre il locatore che -certamente- ha da perdere!)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
1) L'imposta resta, per legge, a carico di entrambi i contraenti al 50% o bisogna pattuirlo esplicitamente?
Art. 8 della legge n. 392/1978:
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
2) In caso di mancata registrazione, è ancora valida la solidarietà o la responsabilità è ora a totale carico del locatore?
Art. 57, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986:
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Qualche novita' sulla ripartizione dell'imposta di registro e della responsabilita' solidale per mancato pagamento sembra esserci :

Affitto: come cambiano le regole di registrazione del contratto

CONTRATTO DI AFFITTO: COME PAGARE L’IMPOSTA DI REGISTRO?

Le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l’intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.

La legge di Stabilità 2016, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, mentre prima, in caso di mancato versamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l’altro, ora che l’obbligo di registrazione spetta al solo locatore, pare che soltanto su quest’ultimo possa ricadere la responsabilità dell’omesso versamento d’innanzi al Fisco.
 

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