francuccio43

Membro Attivo
Proprietario Casa
A tutti gli amici del Forum buondì.

Chiedo un consiglio a chi ne ha competenza.
In una Corte del 600 ristrutturata dove esistono undici proprietari e venti condomini è stato fatto dopo tante discussioni un Regolamento di Condominio a maggioranza dei millesimi composto da undici articoli e sono stati nominati al posto dell'amministratore quattro Responsabili di Condominio che avrebbero dovuto far rispettare le regole approvate.
Tra i tanti articoli ne è stato approvato uno che dice: La Corte è adibita esclusivamente a parcheggio dei residenti in base alle unità abitative. Limitatamente è consentita la sosta a qualche parente o amico purchè occupi il solo spazio spettante al condomino, senza invadere lo spazio degli altri residenti, ogni unità abitativa usufruisce di un posto auto.
Cosa succede: Purtroppo i posti non sono assegnati e a chi spetta un solo posto cerca di occuparne due e a volte anche tre con la visita di qualche parente, ma guarda caso che tra questi c'è anche un responsabile di condominio, un'altro inquilino invece, gestisce un piccolo ristorante composto da due locali che si affacciano sulla strada principale e dal lato opposto nella Corte, inizialmente all'apertura del locale aveva chiesto se poteva far entrare qualche macchina di qualche cliente, invece con il passare del tempo non è stato così, nei giorni di maggiore richiesta fa entrare anche sei/sette auto in questa Corte a danno di chi
a più appartamenti. Siccome due Responsabili sono a favore di questo signore e un'altro non si interessa affatto e quindi non si possono far rispettare le regole.
Chiedo:
1) Il regolamento dev'essere registrato per essere valido a norma di legge.
2) É possibile nominare un amministratore esterno e con quali procedure.
Un saluto a tutti voi in attesa delle vostre risposte.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
esistono undici proprietari e venti condomini
Se esistono 11 proprietari, esistono 11 condomini.
Dato che, in ogni caso, i condomini sono più di otto, l'art. 1129 c. c. prevede che l'assemblea debba provvedere a nominare un amministratore. Se l'assemblea non lo farà, lo nominerà l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno più condomini.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
forse voleva dire 11 proprietari e venti famiglie. Condomino è uguale a proprietario (con- dominio)

2) É possibile nominare un amministratore esterno e con quali procedure.
l'amministratore esterno o interno, potrebbero essere, dio ce ne guardi!, la banda dei quattro, viene nominato dall'assemblea a maggioranza semplice. (50,1%)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la nomina di un amministratore in assemblea regolarmente convocata sia prima che in 2° convocazione, è sufficiente la maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 500 millesimi (in pratica il 50% del valore dell'edificio)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa Condobip, ma la maggioranza non può essere la metà netta.
Si, se la minoranza è inferiore, l'art 1136 cc dice

- Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

e la metà di 1000 è 500 ovvero il 50%
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Hai ragione. Si poteva essere più precisi nel legiferare. Si potrebbe addivenire in pura ipotesi all'elezione di due amministratori legittimati dal codice
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Hai ragione. Si poteva essere più precisi nel legiferare. Si potrebbe addivenire in pura ipotesi all'elezione di due amministratori legittimati dal codice
Due non è possibile, perchè in caso di parità (detto stallo) continua quello che era già in carica, ed in caso di nuovo condominio e 1° nomina si dovrà ripetere la votazione in quanto nessun candidato è stato nominato.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma quello in carica vuole andarsene. Ha ragione quindi di andare a portare i libri in tribunale
Si, l'ho appena scritto nell'altro Topic;
http://www.propit.it/threads/continua-la-saga-dellamministratore-imbroglione.29082/#post-159622

In tribunale SI, anzi alla Volontaria Giurisdizione, in caso di inerzia dell'assemblea se non nomina un successore in caso di "dimissioni irrevocabili"

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)
 

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