meltingpot

Membro Attivo
Sono proprietario di un appartamento che ho concesso in locazione con un contratto standard di 4+4.
Alla prima scadenza ho deciso di rescindere il contratto causa vendita. Volevo sapere:
1) Se decido di non vendere più l’appartamento e di riaffittarlo, in quali sanzioni incorro?
2) Esiste un tempo oltre il quale, se la vendita non è andata a buon fine (o per mancanza di acquirenti o per offerte non congrue alla richiesta), non incorro in alcun tipo di sanzioni?

Cordiali Saluti.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Premesso che il conduttore ha il diritto di prelazione, il proprietario ha tempo un anno per vendere l'appartamento.
Se la vendita non va a buon fine, o il proprietario cambia idea, il conduttore ha diritto al ripristino della locazione oppure ad un indennizzo non inferiore a 36 mesi del canone.
 

meltingpot

Membro Attivo
Grazie per la risposta uva.
Già che ci sono approfitto della tua gentilezza per avere un ulteriore chiarimento.
Se nel frattempo viene fatta una ristrutturazione dell'appartamento, tale che avrebbe giustificato la risoluzione del contratto (la ristrutturazione se non erro, è una delle clausole rescissorie), può valere come causa rescissoria "a posteriori" o "alternativa" e quindi sollevare il locatore da qualsiasi obbligo?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Questi sono i due casi relativi alla ristrutturazione contemplati dall' art. 3 legge 431/98:

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba
essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione,
ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove
costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni
tecniche lo sgombero dell'immobile stesso.

Valuta tu se i lavori che intenderesti eseguire rientrano in questa casistica

Il secondo comma recita:

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1,
lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o
dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a
seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i
lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile.

Nella comunicazione del locatore
deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
comma 1, sul quale la disdetta è fondata.


Quindi inviando la disdetta al conduttore (col preavviso di almeno sei mesi) devi specificare il motivo.
A mio parere non puoi deciderlo a posteriori.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto