Salve, ho sentito dire che una legge del '78, permetterebbe di rescindere un contratto di affitto per uso abitativo, se l'inquilino non paga da almeno 2 mensilità.
In merito ho letto questo sul forum: "Legge 392/78 :
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile."
Qualche esperto mi darebbe cortesemente informazioni maggiori al riguardo?
Inoltre, in caso di apertura di pratica legale di sfratto, chi pagherebbe le spese legali?
Sul forum ho letto che se mi rivolgo ad un legale per un ritardo superiore ai 20 g.g. potrò addebitare tali spese al conduttore.
E' vero?
Grazie
Saluti
In merito ho letto questo sul forum: "Legge 392/78 :
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile."
Qualche esperto mi darebbe cortesemente informazioni maggiori al riguardo?
Inoltre, in caso di apertura di pratica legale di sfratto, chi pagherebbe le spese legali?
Sul forum ho letto che se mi rivolgo ad un legale per un ritardo superiore ai 20 g.g. potrò addebitare tali spese al conduttore.
E' vero?
Grazie
Saluti