sergio gattinara

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RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI
Nello scrivere la Costituzione i membri dell Assemblea Costituente non hanno potuto evitare di riflettere l’appartenenza a partiti politici antitetici e di essere appena usciti dalla dittatura ventennale fascista.

Come conseguenza abbiamo avuto, in campo giudiziario, l obbligatorietà dell’ azione penale anzichè la discrezionalità abusata dai giudici fascisti, l immunità parlamentare ( parzialmente rimossa dopo “mani pulite”) e l’autonomia della magistratura.

Per quest’ultima ci fu fra i costituenti chi vide quell eccesso di autonomia che, ora, viene dibattuto fuori e dentro il Parlamento con una acrimonia inaccettabile.
Infatti, come indicato negli atti costituzionali, a pag2445 , l on.Preti propose di eliminare il primo comma dell art.104 che recita “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” argomentando che “gli ordini autonomi e indipendenti non esistono” e che il concetto di ordine autonomo è proprio dello Stato anteriore alla Rivoluzione francese il quale era fondato su una articolazione eterogenea di ceti e categorie chiuse “riconoscere un pieno autogoverno della Magistratura significa creare uno Stato nello Stato o per lo meno una casta chiusa ,intangibile”.

Quando si scrisse la Costituzione l’obiettivo era impedire che fra i poteri ci fosse chi potesse pre varicare .
Quasi 50 anni dopo,nel ridurre drasticamente la immunità parlamentare non si meditò sufficientemente sulle conseguenze dello squilibrio che si produceva con gli altri poteri dello Stato o meglio, il Parlamento non ebbe la forza di impedire che tale squilibrio si verificasse.

Abbiamo avuto quindi un Parlamento incapace di far prevalere le sue prerogative.

Nel caso della Magistratura si è verificata la situazione opposta dove molti magistrati si sono sentiti investiti di uno speciale mandato moralizzatore.
Occorre dire,a difesa di tale atteggiamento che , quella italiana , è una società nella quale i poteri forti, economico e politico, sono di fatto fondati sulla illegalità.

Se si esamina la legislazione degli ultimi 15/20 anni ( amministrati alternativamente da governi di centrosinistra per 105 mesi:Ciampi,Dini,Prodi,D’ Alema Amato e centro destra per 109 mesi) si osserva una tendenza( comune a tutti i partiti(v.indulto ad esempio)di legislare non sulla giustizia ma contro la giustizia
D altra parte non ci si può aspettare che i rappresentanti politici degli italiani siano troppo dissimili da questi ultimi. .
Ne è derivato che mentre pezzi di società civile,di quando in quando reclamano “giustizia” nel quotidiano assistiamo ad una prassi favorevole a furberie e scorciatoie.
Si può dunque dedurre che la responsabilità primaria dell inefficienza della giustizia sia frutto di scelte politiche.
Questo stato di cose, a ben vedere, ha costituito per la magistratura nel suo insieme ( esclusi gli “eroi” Falcone ecc)l’ alibi e cioè una comoda copertura anche per quanto riguarda il relativo controllo della professionalità dei magistrati sia come efficienza quantitativa che capacità qualitativa
I pareri dei Consigli Giudiziari in occasione della progressione in carriera dei magistrati sono tutti generalmente positivi a volte esageratamente anche per quei magistrati noti a tutti per la loro bassisima deontologia ed applicazione al lavoro. Mentre si rileva una sostanziale impunità dei magistrati con riferimento alle loro condotte produttive di disservizi.
Non è quindi da stupirsi se da molte parti si sollevi il problema della responsabilità dei giudici anche se il pretendere che siano loro esposti a pagare per i danni attenta gravemente alla loro indipendenza ed autonomia.
Allo stesso tempo c è da dire che lo Stato che se ne facesse carico ( come attualmente è il caso dell Italia ) dovrebbe da un lato subire e pagare il prezzo dell errore del magistrato fermo restando la impossibilità di rivalersi neanche disciplinariamente sul medesimo.

La magistratura ha l autogoverno a tutela della propria indipendenza, ma se l autogoverno diventa uno strumento di copertura della propria inefficienza, approfittando del fatto che le colpe principali sarebbero di altri, tale situazione diventa inaccettabile sotto ogni profilo.
Se la magistratura avesse il coraggio di riconoscere le proprie responsabilità facendo la propria parte per rimuovere le ragioni della propria inefficienza diventerebbe necessaria una riflessione sull’A N M.
L Associazione Nazionale Magistrati, infatti, anzichè promuovere la cultura dell efficienza,della imparzialità e di rappresentare agli organi istituzionali le esigenze della giustizia è divenuta una sovrastruttura, un luogo di legittimazione solo formale del quale si servono dei gruppi organizzati detti “correnti”che l hanno parassitizzata avendo come fine ultimo la raccolta di consensi elettorali fra i magistrati necessari a fare eleggere i propri designati.
Fermo restando il riconoscimento dovuto all opera di tanti che nell’ ANM hanno operato, l attività delle correnti appare ispirata quasi esclusivamente ALLA GESTIONE DEL CONSENSO ELETTORALE con il conseguente legame fra chi è mandato al CSM e chi ce lo manda obbedendo i primi alle indicazioni della corrente alla quale dichiarano di appartenere .(brutto verbo,fa venire i mentie una scuderia di cavalli)

Se il sistema di autogoverno non fosse irremediabilmente bacato ci dovrebbero essere delle sane divergenze anche fra gli stessi componenti della stessa corrente di appartenenza e si dovrebbe assistere a votazioni che siano ed appaiano libere da ogni vincolo di mandato.

Oggi come oggi, questo non avviene e di conseguenza abbiamo l’l A N M controllare il CSM e quindi esercitare un potere che non le spetta e non dovrebbe avere mentre le correnti, espressione dell AN M hanno dato luogo ad una lottizzazione di ogni cosa. Un esempio fra tutti quello di far redigere il parere per la progressione in carriera da un magistrato della stessa corrente del valutato.
Ma la cosa più deleteria è che la militanza nelle correnti dia la chiave di accesso a molti posti di potere.A riprova di questa affermazione basta andare sul sito internet dell A N M cliccare sul link comitato direttivo centrale per verificare quanti componenti di quell organo lo abbiano lasciato per andare al C S M o con qualche incarico ministeriale con il paradosso di una associazione sindacale,com’è l ANM, avere i propri vertici costantemente arruolati dal datore di lavoro.

La nomina dei capi degli uffici giudiziari secondo logiche spartitorie di appartenenza, la gestione dei controlli ispirati al mantenimento di deplorevoli clientele hanno portato la Magistratura a delegittimarsi.
Vale anche per i suoi componenti, benchè si atteggino a puri e casti, quanto detto per la classe politica e cioè non ci si può aspettare che i magistrati italiani siano troppo dissimili dai propri connazionali
Il problema diventa anche pecuniario per lo Stato e per il cittadino in quanto le “buone intenzioni” della norma fanno si che i danni per un errata sentenza li paghi lo Stato e non il giudice.Ora , M e MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA concordassero una specie di tabella dove si stabilisca il provvedimento disciplinare più confacente per chi si è reso colpevole di aver arrecato un danno all ‘ Erario

L’ attaccamento dei membri della A N M ai loro privilegi,” l impostura per la quale un certo numero di persone persegue interessi privati dicendo di agire a nome di un intero potere dello Stato e pretendendo di agire a tutela di interessi pubblici e di fondamentale rilievo costituzionale(parole del giudice Felice Lima di Catania )rendono inevitabile la considerazione se allo stato attuale delle cose sia giusto continuare così con un organo così politicizzato .
Politicizzazione che mette sul tavolo un altro problema. L affollamento dell agone politico da parte di magistrati in permesso od in via definitiva.
Si ha un bel dire che il giudice deve non solo essere ma anche apparire imparziale se poi il cittadino può lecitamente guardare con sospetto ogni atto del giudice leggendolo in chiave di preparazione a scendere in politica. Se vuoi essere vergine non puoi avere rapporti è lapalissiano. La soluzione non può che essere alternativamente la proibizione o un periodo di alcuni anni di intervallo tra il lasciare la magistratura ed entrare in politica.

Un amico spagnolo mi ha fatto notare, fra le altre cose,che l arretrato dei processi in Italia è tale che a guardar bene la GRAZIA l amministrano e la concedono,di fatto, i giudici con il solo rinvio o scegliendo fra i processi che hanno a disposizione dando luogo ad ulteriori sospetti sul giudice .
Non solo ma lo scadere dei termini puo’ essere utile al magistrato per nascondere i suoi erroti o per favoire una parte

Nell’attualem ordinamento italiano i funzionari del pubblico ministero sono magistrati ed appartengono,quindi, allo stesso ordine,la magistratura, del quale fanno parte i giudici
Essi costituiscono la cosiddetta magistratura inquirente in contrapposizione alla magistratura giudicante costituita dai giudici
Quello che rende la situazione italiana eccezionale ed anomala è che giudici e magistrati del Publico Ministero godono di garanzie pressocchè equivalenti. Non solo , i membri delle due parti si possono scambiare i ruoli.
In questa situazione affermare che giudici PM ed avvocati della difesa operino sullo stesso piano è errato.
E’, almeno per me , ovvio, che la forma in cui si è sviluppata l amministrzione della giustizia in Italia cosi come negli altri Paesi dipenda dalle condizioni ambientali.
Per questa ragione trovo interessante trascrivere quanto scritto dallo storico spagnolo Manuel Rivero Rodriguez in merito all’ amministrazione della giustiza in Italia nel 1500 e più precisamente in Piemonte.

A finales de la Edad Media y principios de la Moderna, las Universidades eran organismos autònomos de naturaleza corporativa , con un status juridico que convertia a sus miembros en prvilegiados, es decir,se sustraìan a la justicia y gobierno ordinarios, hallandose bajo el amparo de las autoridades academicas Esto contribuia a fortalecer la impresion de pertenencia a una comunidad diferente al resto de la sociedad,la comunidad de los “scholares”, que no solo estaba definida por un estatuto proprio,sino por lazos establecidos entre sus miembros.......los estudiantes favorecian los miembros del propio centro..........Logicamente estos lazos provocaron una distorcion de la administraciòn de la justicia.........................en muchas obras encontramos la queja comun de que los tribunales no eran imparciales en su pràctica cotidiana pues esta no era sino parte de un conjunto de transacciones efectuada entre los miembros de un mismo cuerpo.

Dopo aver letto questo sono meno scandalizzato del comportamento degli attuali magistrati e meno meravigliato delle differenze, ad esempio con la magistratura anglosassone dove l imparzialità dei giudici, selezionati dal Re normanno ed i suoi succesori , era la migliore prerogativa

Mi sembra quindi fuori luogo pescare quì e lì nelle normative degli altri paesi per copiare soluzioni che non riflettono quella che è nella nostra tipologia.

Purtuttavia è interessante vedere come siano diverse le soluzioni pur nel conclamato rispetto dell autonomia e indipendenza dei giudici:

a) nell ordinamento francese l publico ministero è l organo dello Stato al quale spettano l esercizio dell azione penale e la rappresentanza degli interessi generali. Il pubblico ministero dipende gerarchicamente dal governo attraverso il Ministro della giustizia e la Direction des affaires criminelles et des graces posta alle sue dipendenze.
Nella magistratura francese è radicalmente differenziato lo status giuridico di chi svolge la funzione di giudice da quello che svolge invece le funzioni di pubblico ministero;


b)Il principio di obbligatorietà o discrezionalità dell azione penale vige in Italia, Germania Austria mentre nei paesi ove è in vigore la common law vige il principio dell’ opportunità ma lo stesso vale anche in Francia, Belgio, Danimarca e la svizzera francofona;

c)la conduzione delle indagini negli ordinamenti di common law è svolta dalla polizia che trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero affinchè decida se esercitare o meno l azione penale.;

d)in Germania ed Austria i funzionari del Pubblico ministero non appartengono alla magistratura ma al potere esecutivo In Spagna e nei Paesi Bassi costituiscono un apparato autonomo che fa capo al Procuratore Generale . In Svizzera tutti i funzionari del pubblico ministero sono di nomina politica.

e) in Spagna il modello applicato è quello di attribuire una valutazione del magistrato secondo le ore di lavoro effettuate fino alla conclusione definitiva di ogni tipo di intervento processuale.
Con un orario lavorativo annuale di 1760 ore i procedimenti giudiziari devono essere equivalenti in ore lavorative alla giornata stabilita. Il sistema considera i processi definiti per categorie o classi processuali.
L’attività che riguarda la valutazione nella misura in cui può dar luogo tanto a degli aumenti di retribuzione quanto a delle diminuzioni è considerata come un intervento di legge;





Per quanto riguarda la Gran Bretagna allego una scheda riassuntiva preparata dalla Commisione Europea richiamando l’attenzione su alcune peculiarità del sistema :




A) Il sistema prevede due principali livelli:
Le corti inferiori , che si occupano delle cause meno importanti classificate in base al valore economico( meno di 500 mila sterline) in materia civil e in base alla gravità in materia penale .Queste corti sono composte da giudici non professionali
Le corti superiori raggruppate nel 1873/75 in un’unica Supreme Court of Judicature ce si articola in tre rami:
. la High court of Justice competente in materia civile
.la Crown Court competente in materia penale
.laCourt of appeal competente in grado di appello

B) accanto ai giudici ordinari operano gli special tribunals, organi giurisdizionali estranei al sistema delle corti ordinarie . Ad essi è accordata la risoluzione della maggior parte delle controversie, tra stato e cittadini o tra privati cittadini, che nascono nell’applicazione di norme costituenti espressione dell idea di welfare state: controversie in materie di imposte, locazioni d equo canone , rapporti di lavoro,relazioni industriali,infortuni sul lavoro, licenze edilizie previdenza ed assistenza,indennità di espropriazione, immigrazione controversie che avrebbero ingolfato il funzionamento delle corti ordinarie
.Ogni special tribunal ha caratteristiche sue proprie inpunto di composizione ( solitamente due membri più il presidente) rapporto fra giuristi ( normalmente il presidente è giurista) esperti e laici . Se pensiamo che i tribunali italiani hanno un arretrato di non meno di 2 milioni di vertenze riguardanti problemi condominiali........
C)) Per diventare giudice occorre prima essere avvocato ed aver esercitato per un periodo di tempo minimo di almeno 7 /10 anni ( in realtà non son meno di 20).

D) Il Lord Chancelor è segretario di stato per gli affari costituzionali e quindi membro del
Governo ha la responsabilità personale della nomina esprime il suo parere su tutti i membri delle professioni legali


La commissione incaricata di nominare i giudici è composta fra l altro da membri laici nominati dal Lord Chancelor
La nomina non è vincolante per il ministro
Con tutto ciò il Lord Chancelor è visto come il garante dell’indipendenza dei giudici

La figura del lord Chancelor è molto antica che può dirsi esistente dalla nascita della monarchia:secondo alcuni nasce addirittura nel 605 d.c.

COMMON LAW----CIVIL LAW

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