Giunta82

Membro Attivo
Buongiorno!

Mi trovo in questa paradossale situazione.
Nel mese di gennaio 2011 avvierò un negozio in provincia di Monza.
Ad oggi, e fino al 31/12/2010 è ancora in vigore un contratto di locazione tra la società immobiliare a cui è affidata la gestione dell'immobile e un locatario che ha già dato disdetta al rinnovo già da luglio 2010. Non solo. Il negozio è stato già fisicamente liberato e il locatario ha provveduto via email a dare evidenza di questo alla società immobiliare. Inoltre l'affitto è regolarmente pagato fino al 31/12/2010.
Il problema è la restituzione delle chiavi.
Ad oggi non si riesce ad avere notizie dell'affittuario. Siamo al 10/12/2010: il rischio è non avere le chiavi dell'immobile dal 1/1/2011. Ciò che mi risulta strano è che la Società Immobiliare dichiara di non avere copia delle chiavi di accesso, ma soprattutto pone come condizione per la stipula del nuovo (nostro) contratto la restituzione delle stesse.

Mi trovo così in difficoltà. Non so cosa dire al mio futuro dipendente rispetto a QUANDO lo contrattualizzerò; sono inoltre bloccato con gli ordini verso i fornitori, in quanto non posso permettermi di immobilizzare capitale in un magazzino prodotti senza farlo "ruotare" da subito con le vendite.

Se non bastasse, l'attuale affittuario potrebbe anche sparire per sempre.
Ad esempio al 1/1/2011 non è possibile cambiare la serratura del negozio, considerato che è comunque un attività da farsi?

Cosa posso fare?

Ringrazio tutti in anticipo per l'interessamento.
Cordialità.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Temo che la mancata riconsegna delle chiavi giuridicamente debba intendersi come rifiuto di riconsegna dei locali Pertanto và inviata una raccomandataRR al conduttore ammonendolo dei danni conseguenti il suo mancato rilascio, sperando che si intimorisca e adempia.
Se insiste nell'infischiarsene , ritengo si debba purtroppo procedere ad un regolare azione per il rilascio forzato a mezzo ufficiale giusiziario e ad azione di risarcimento danni

Come avviene lo sfratto ?:
Per l’articolo 608, comma 2, Codice di procedura civile, «nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore». l' U.G. comunque è tenuto a prendere accordi diretti con la Forza pubblica per l’esecuzione dello sfratto.
 

Giunta82

Membro Attivo
Grazie delle risposte.
Un ultimo chiarimento. La procedura descritta sopra vale anche nel caso di attività commerciale quale è un negozio? Comprendo il significato giuridico della non restituzione delle chiavi come rifiuto di riconsegna dei locali. Posso capire inoltre la criticità legata ad un immobile con destinazione d'uso abitativo, ma nel caso di un negozio non mi pare si possa ravvisare il rischio di una violazione di domicilio nel caso in cui (per esempio) il 1/1/2011 il proprietario forzasse la serratura di accesso ai locali.
Tanto più che il locatario in scadenza oltre ad aver provveduto a dare formale disdetta, ha comunicato al proprietario dell'immobile lo svuotamento dei locali dai suoi beni.

Grazie ancora,
cordialità.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’articolo 392 codice penale, viene punito, a querela della persona offesa e con la multa fino a € 516, “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose”.
 

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