ammne

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Due condomini hanno variato la destinazione d’uso dei sottotetti di loro proprietà da lavatoio/locali di sgombero ad abitabile attraverso lo strumento del condono del 2004, ottenendo la C.E. in sanatoria nel 2006.
Non hanno però comunicato questa circostanza all’amministratore.
A fine 2009 è stata rilevata tale mancanza, sono state rifatte le tabelle millesimali che all’inizio del 2010 sono state approvate con circa 900 millesimi su 1000 (mancava un condomino che comunque non ha finora impugnato la delibera).
Le nuove tabelle sono state già applicate sul consuntivo 2009. Un condomino però chiede che vengano applicate retroattivamente (a partire dalla data di presentazione della domanda di condono) con conseguente ricalcolo delle quote condominiali passate.
Tale richiesta ha possibilità di venire soddisfatta giudizialmente qualora il condominio agisse per retrodatare la data di vigenza delle nuove tabelle? L’eventuale retrodatazione partirebbe dalla data di presentazione della domanda di condono o dalla data della C.E. in sanatoria?
Grazie
 

Manuela Fragale

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Innanzitutto, la variazione delle tabelle millesimali deve essere approvata all'unanimità. Quindi le nuove tabelle non sono valide.
Le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale predisposto dal costruttore possono essere modificate anche mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria: il Giudice interpellerà un tecnico (CTU) che provvederà a rilevare l’esistenza di eventuali errori che possano giustificare una revisione della tabella millesimale, e determinando i nuovi valori millesimali senza tener conto che le tabelle millesimali originarie erano state magari oggetto di manifestata accettazione dei condomini all’atto dell’acquisto degli immobili. La nuova tabella redatta dal CTU troverà applicazione solo a decorrere dal momento in cui la sentenza emessa dal magistrato diviene definitiva, ossia trascorsi i termini per l’impugnativa.
La giurisprudenza ha stabilito più volte la retroattività della sentenza di revisione delle tabelle millesimali, imponendone la validità dal momento in cui è stato promosso il giudizio di revisione: ossia dovrà essere rivista tutta la contabilità condominiale dalla data in cui è stato promosso il giudizio.
 

ammne

Nuovo Iscritto
In questa situazione, i due condomini non contestano le nuove tabelle millesimali (seppur la delibera assembleare sia nulla a causa della mancanza del quorum deliberativo), piuttosto la data di entrata in vigore che loro ritengono sia quella di approvazione delle nuove e invece gli altri condomini quella della data di presentazione della domanda di condono.
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Ammesso che si fosse provveduto a modificare le tabelle con l'unanimità dei consensi, si partirebbe dalla data di approvazione delle stesse.
Nel caso in esame, però, non ha senso discutere sulla data: le tabelle non sono valide!
 

Pio de Gennaro

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Buongiorno. In merito a questa tematica, ho letto anche che la retroattività delle tabelle millesimali si applica innanzitutto con l'unanimità del consenso dei condomini (e quindi non a maggioranza) e sopratutto se ci si trova nalla situazione dell'arricchimento senza causa e quindi non in tutti i casi.
Mi spiego: nel mio caso c'è la delibera condominiale che a maggioranza ha approvato le nuove tabelle. In relatà io non mi oppongo a tale revisione ma sono contrario al fatto che venga applicata la retroattività di due anni, proprio perchè non esiste una delibera assembleare che all'unanimità si sia espressa favorevolmente in tal senso.
Ho torto o ragione?
Grazie
 

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