m.g.

Nuovo Iscritto
Ciao, nel condominio dove abito siamo 7 proprietari e abbiamo diversi problemi irrisolti da parecchio tempo. Ci troviamo in questa situazione grazie ad un'amministratore che non svolge il suo lavoro ma riscuote ugualmente il suo onorario. Vorrei sapere se è possibile richiedere un'assemblea straordinaria con il consenso di 6 proprietari su 7, il settimo non si è mai interessato di nulla nonostante abbiamo cercato di renderlo partecipe della situazione. Entro quanto tempo, dal ricevimento della richiesta, l'amministratore deve comunicare la data dell'assemblea? Quanti consensi devono esserci per poter revocare il mandato all'amministratore? Grazie.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La legge, articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, prevede che l' amministratore sia obbligato a convocare l' assemblea qualora ne sia fatta richiesta da almeno due condòmini, i quali rappresentino almeno un sesto del valore dell' edificio.
Inoltre, sempre la legge dispone che, una volta decorsi inutilmente dieci giorni senza che l' amministratore abbia adempiuto a questo suo obbligo, sono legittimati a convocare l' assemblea direttamente i condòmini suddetti.

La revoca dell' amministratore ha effetto solo con la nomina del sostituto, che deve essere votata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell' art. 1136 del codice civile; cioè metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Se l'amministratore e' inadempiente in qualche sua mansione, Le consiglio di visualizzare l'Art. 1129 del codice civile e se ricade in tali inadempienze puo' essere immediatamente revocato dal suo incarico dalla camera di consiglio del Tribunale di competenza dietro istanza anche di un solo condomino e se anche l'amministratore vince la causa deve pagarsi le relative spese legali.....
vedere anche le diverse sentenze della corte costuzionale es.. n.3706 del 20/03/2001 oppure n. 2075 del 04/05/1978 argomento "Ricorso poer revoca di amministratore ex art. 1129 3comma CC"
saluti Marco :disappunto:
 

orlandoagatino

Nuovo Iscritto
Le disposizioni attuative al c/c art.66 comma 1 stabiliscono che due condomini ,che rappresenta-
no almeno un sesto del valore condominiale espresso in millesimi, possono chiedere la convo-
cazione di una assemblea straordinaria. L'Amministratore è tenuto ad indire la stessa entro
dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, altrimenti gli stessi condomini possono indire la
assemblea anche senza intervento dell'Amministratore. Questo è quello che prevede la norma-
ma in realtà si ricorre a questo mezzo molto raramente.
 

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