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Condivido una recentissima decisione della terza sezione civile della Cassazione in merito all'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avviata da alcuni condomini danneggiati da un ex amministratore anche condomino, che nelle more del giudizio di accertamento della sua responsabilità aveva alienato al figlio il 50% dell'unico immobile di proprietà facente parte del condominio.
Il credito dei danneggiati può definirsi eventuale.

I giudici di piazza Cavour, sentenza n. 9855 del 7 maggio 2014, precisano tra l'altro che "l'accertamento giudiziale dell'obbligo dell'amministratore di risarcire i danni ai ricorrenti, a seguito dell'evento dannoso fatto valere dal condomino e' da ritenere ancora in corso, essendo pendente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello (...) i ricorrenti sono quindi titolari di un credito eventuale, che li legittima a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore, l'ex amministratore del condominio, abbia compiuto in pregiudizio delle loro ragioni fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non puo' essere portata ad esecuzione finche' l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato."

Avv. Luigi De Valeri
 

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