Ennio-diRoma

Membro Junior
Proprietario Casa
Buon anno a tutti.

inizio la mia presenza in questo forum con un vecchio problema condominiale,

ho visto che in genere si deve essere schematici e completi, ci provo :



>a metà del 2019, l'amministratore-interno è stato sfiduciato dall'assemblea : erano presenti 489mm e più della metà, circa 355mm lo ha sfiduciato

> da allora ci sono state 3 assemblee, ma in nessuna si è presentato un candidato che ha potuto avere oltre 500mm di consenso

> nel frattempo ci sono stati anche alcuni nuovi arrivi in condominio - forse per questo, nell'ultima assemblea un nuovo-condomino di nome Piero, ha ottenuto la maggioranza dell'assembea, pari a 380mm



L'ex amministratore, sempre presente perchè condomino, ha fatto verbalizzare che questa votazione, seppur valida, rimane comunque insufficiente alla nomina : difatti Piero è andato presso la vecchia banca, ed anche in un altra come contro-prova, ma non è stato possibile assegnargli il vecchio o un nuovo conto-corrente-condominiale perchè, secondo gli studi-legale interni alla banca, la votazione non lo ha effettivamente nominato.



Io ho letto che esisterebbe la soluzione "giudice" che però nominerebbe un amministratore esterno, cosa che la quasi totalità dell'assemblea preferisce non avere - io mi chiedo invece, tra quanto tempo questa possibile alternativa, in questo periodo, diventerebbe operativa - quanto costerebbe - cosa bisogna fare per attivarla.



Oppure, potete indicare cosa potrebbe fare Piero, in base a leggi vigenti, oltre ad una massiccia ed organizzata campagna di acquisizione deleghe ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Buon anno anche a te.

a metà del 2019, l'amministratore-interno è stato sfiduciato dall'assemblea : erano presenti 489mm e più della metà, circa 355mm lo ha sfiduciato

Sbagliato.
Per una revoca "valida" la maggioranza deve essere la stessa di quella che serve per la nomina.

nel frattempo ci sono stati anche alcuni nuovi arrivi in condominio - forse per questo, nell'ultima assemblea un nuovo-condomino di nome Piero, ha ottenuto la maggioranza dell'assembea, pari a 380mm

Come giustamente precisato dall'ufficio legale della Banca la maggioranza non è sufficiente.
Resta il fatto che un verbale di assemblea che riporti "delibera di nomina approvata" (anche se con maggioranza insufficiente) è "annullabile" ma solo su disposizione di un Giudice cui qualcuno faccia ricorso.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
pensavo che, passati i famosi xxgiorni, senza alcun procedimento : tale revoca fosse da considerare operativo

quindi, mi assicuri che l'amministratore è semrpe rimasto lui, con pieni poteri

Forse hai confuso quanto ho scritto:

1-formalmente la revoca era illegittima per maggioranza insufficiente. Ma anche se fosse stata presa con 500 millesimi serviva una nuova nomina o il precedente restava in regime di "prorogatio imperii"

2-se avete recapitato il verbale di Assemblea dove il Presidente dichiara eletto il Piero...decorsi 30gg. dal voto e/o dal ricevimento senza che gli assenti abbiano "impugnato" la nomina diventa valida.
Ma vista l'improvvisazione bisognerebbe poi valutare se sussistano altri motivi di "nullità".

Ps.
Buon compleanno
 

Ennio-diRoma

Membro Junior
Proprietario Casa
grazie per gli auguri : 55anni, cominciano ad essere un certo numero

ritornando al tema : secondo me, ha giocato la formula verbalizzata sul verbale

sopra avevo difatti scritto : L'ex amministratore, sempre presente perchè condomino, ha fatto verbalizzare che questa votazione, seppur valida, rimane comunque insufficiente alla nomina - quindi, se non fosse stata scritta tale frase, o scritta in altro modo, tutto sarebbe stato regolare e facile

rimane il fatto che non credo la revoca sia stata irregolare, era all'ODG il punto:
> Riconferma/nominia amministratore ; nomina consiglieri
è proprio sulla riconferma, che c'è stato parere negativo dell'assemblea, in quanto scadeva proprio in quel momento la sua nomina : io avevo scritto sfiduciato, non era una sfiducia la non-riconferma ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
mane il fatto che non credo la revoca sia stata irregolare, era all'ODG il punto:
> Riconferma/nominia amministratore ; nomina consiglieri
è proprio sulla riconferma, che c'è stato parere negativo dell'assemblea, in quanto scadeva proprio in quel momento la sua nomina : io avevo scritto sfiduciato, non era una sfiducia la non-riconferma ?

Ma la norma e Giurisprudenza dispone che una volta eletto un amministratore serve nuova nomina o rimane in prorogatio.

Purtroppo vi sien infilati in un "cul de sac"...piuttosto che intentare azione contro la Banca fate prima a procedere con una nomina regolare.

Occhio alle "deleghe"...se Piero vuol essere amministratore interno è meglio che non risulti delegato...anzi...se fosse comproprietario farei partecipare la controparte.
 

Ennio-diRoma

Membro Junior
Proprietario Casa
Se avete recapitato il verbale di Assemblea dove il Presidente dichiara eletto il Piero...decorsi 30gg. dal voto e/o dal ricevimento senza che gli assenti abbiano "impugnato" la nomina diventa valida".

potresti suggerire, la frase corretta da verbalizzare, prendendo esempio dall'ultima assemblea?

potrebbe andare bene :

> l'assemblea riunitasi in data ...... presenti 9 condomini per un totale di 420mm, alla votazione dell'ODG numero 3, risulta votato con 380mm il sig. Piero, che quindi diventa amministratore in base alle vigenti leggi.

con le firme aggiuntive di alcuni presenti, oltre a quella dovuta del presidente e segretario
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
a metà del 2019, l'amministratore-interno è stato sfiduciato dall'assemblea : erano presenti 489mm e più della metà, circa 355mm lo ha sfiduciato
I quorum per la nomina,la conferma o la revoca dell'amministratore sono gli stessi.
Solo per parlare dell'argomento il quorum costitutivo in Prima Convocazione sono richiesti la maggioranza dei condomini che abbiano 667/1000, mentre in Seconda Convocazione sono richiesti 1/3 dei condomini che abbiano 334/1000. Se è l'unico argomento all'ordine del giorno e non si raggiunge il quorum costitutivo il Presidente della Assemblea dovrebbe dichiarare la improcedibilità e rimandare l'assemblea ad una altra data da far fissare dall'amministratore in carica.
Per deliberare le maggioranze richieste sia in Prima che in Seconda Convocazione sono: la maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000.
Come poi hai scritto successivamente, in pratica, nella assemblea del 2019 l'amministratore non ha raggiunto il quorum previsto per essere confermato perché 335/1000 anche se ottenuti dalla maggioranza dei presenti non erano sufficienti né per confermarlo né per sfiduciarlo.
Anche Piero che ha ottenuto 380/1000 indipendentemente dalle teste che lo hanno votato non ha raggiunto il quorum deliberativo.
Quindi l'amministratore uscente è sempre rimasto amministratore del condominio in "prorogatio imperii" cioè per svolgere l'attività di normale amministrazione.
Chi ambisce a fare l'amministratore di condominio queste cose le dovrebbe sapere: sono l'ABC del condominio; infatti le banche non hanno accettato Piero come persona delegata dal condominio. Anche il Presidente dell'assemblea queste cose dovrebbe saperle e non avrebbe dovuto far verbalizzare la nomina di Piero.
Vi va bene che l'amministratore uscente non presenti una istanza in tribunale per far nominare dal Giudice un Amminstratore Giudiziale.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nell'ultima assemblea un nuovo-condomino di nome Piero, ha ottenuto la maggioranza dell'assembea, pari a 380mm
Se sono trascorsi trenta giorni - termine inderogabile (*) - dalla data della deliberazione (e trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti) senza che nessun condomino abbia adito l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento, la deliberazione, pur contraria alla legge, è valida ed efficace.
In tal caso, Piero conserva i poteri conferitigli fino a quando non sia sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea. Checché ne dica la banca o chiunque altro.
(*) Un'eventuale clausola del regolamento di condominio che stabilisca un termine di decadenza diverso dai trenta giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea sarebbe nulla.
 

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