NicolaVenezia

Nuovo Iscritto
Conduttore
Buongiorno a tutti,
vorrei presentare alla vostra attenzione una particolare questione, con la speranza di aver scelto la sede appropriata ad apertura di questa discussione.
Cercherò di essere il più breve possibile : il mio ex proprietario di casa, negli anni, non ha mai fornito alla alla società competente per lo smaltimento dei rifiuti alcun riferimento relativo all'immobile di sua proprietà (un terracielo di 3 appartamenti+1 locale ad uso magazzino) , risultando pertanto privo (praticamente da sempre) di alcuna registrazione presso l'ente di cui sopra. Io, all'epoca studente universitario, non ho mai ricevuto indicazione per ciò che riguardava la gestione di questo tipo di tributi, disponendo di un contratto ad uso foresteria di durata annuale completamente sprovvisto di qualsiasi voce in merito alla questione spazzatura (cosa invece specificata per gli altri tipi di utenza: luce, acqua, gas). Ora, a seguito di un accertamento da parte delle autorità competenti, il locatore
ha ricevuto (a suo carico), con la dichiarazione dei redditi 2012, un'ingiunzione di pagamento per i 5 anni (2007-2011) di oneri non corrisposti comprensivi di morosità ed interessi maturati (ovviamente solo 5 anni poichè gli altri decaduti per prescrizione). Premetto che lui ha già onorato tali pagamenti.
Ho ricevuto da poco una notifica, via raccomandata, nella quale vengo indicato come debitore nei suoi confronti, rivendicando, peraltro in totale omissione della documentazione giustificativa originale del processo verbale di contestazione a suo carico, i presunti tributi riferiti all'intero anno 2007 e metà del 2008 (anno in cui ho lasciato l'appartamento). La domanda pertanto è la seguente: sono realmente tenuto a dover corrispondere quanto richiestomi considerando che il procedimento è stato aperto nel 2012 a suo nome? essendo passati più di 5 anni dall'estinzione del nostro contratto, in questo tipo di rapporto tra privati (è lui che ora deve rivalersi su di me ) , non sussiste anche nel mio caso la prescrizione riferita a crediti datati più di 5 anni (ora siamo nel 2013, quindi, quello che a mio avviso potrebbe eventualmente pretendere sarebbero gli importi relativi a maggio, giugno luglio 2008) ?

Grazie infinite per qualsiasi aiuto o indicazione.

 
J

JERRY48

Ospite
Le prescrizioni.

Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche’ tutto cio’ che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno

Cinque anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e’ di 10 anni.
Affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

Cinque anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
Spese condominiali

Cinque (5) anni (art.2948 c.c.)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il mio ex proprietario di casa, negli anni, non ha mai fornito alla alla società competente per lo smaltimento dei rifiuti alcun riferimento relativo all'immobile di sua proprietà
Il proprietario, dopo aver presentato la denuncia di inizio occupazione di quei locali (da parte sua), avrebbe dovuto presentare, quando sei subentrato tu, la denuncia della cessazione di occupazione di quei locali ai fini della TARSU.
E tu avresti dovuto presentare la denuncia dell'inizio di occupazione di quei locali, entro il 20 gennaio successivo.

ha ricevuto (a suo carico), con la dichiarazione dei redditi 2012, un'ingiunzione di pagamento per i 5 anni
La dichiarazione dei redditi non c'entra nulla.

Ciò premesso, il proprietario può eventualmente chiedere al comune lo sgravio (parziale), dimostrando di non aver continuato l'occupazione dei locali nel periodo interessato.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Esattamente
Seppur tardivamente, il proprietario può dimostare che in quel periodo l'immobile era occupato da un conduttore con un regolare contratto di affitto e poichè questi oneri competono a chi ne fa uso dell'immobile ossia il conduttore.
Saluti
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
sempre che sia stato fatto e comunicato al comune la cessione fabbricati
Credo che la 'comunicazione cessione di fabbricato' non c'entri, trattandosi di una comunicazione dovuta per questioni di antiterrorismo (questa comunicazione fu introdotta dopo l'omicidio dell'on. Aldo Moro). Infatti almeno nelle grandi città va consegnata alla polizia locale competente per territorio, ossia al commissariato della zona ove è sito l'immobile locato. Però potrei sbagliarmi.
 
J

JERRY48

Ospite
Con la recente approvazione del decreto sul cosiddetto “federalismo municipale”, in sede di introduzione della “cedolare secca sugli affitti”, è stato deciso che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto dalle disposizioni normative del 1978, è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. La registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo comunicativo - L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23 del 14.3.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, stabilisce che: «Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 59 del 21.3. 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 del 18.5.1978. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986».
Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni e i Comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
... La registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo comunicativo...
Si sta discutendo di una locazione cominciata sei anni fa. Quando non v'era nessun "assorbimento".
Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni
No. Ora non fanno eccezione.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
salvo per estracomunitari e apolidi,
per @jaco da noi le comunicazione le facciamo al protocollo del Comune, e in contemporanea si comunica che l'immobile sarà occupato da tale data, ed oneri vari saranno a carico del nuovo locatario
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Per coloro che sostengono (paradossale che si debbano sempre interpretare le leggi, ma è così) che soltanto relativamente ai contratti registrati con l'opzione del locatore per la cedolare secca non incombe sul locatore l'obbligo della comunicazione, nel caso di unità non abitative l'obbligo c'è in quanto per tali unità non si può optare per la cedolare secca.
 

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