sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
Il valore del diritto d abitazione, si calcola dal giorno dell apertura della successione o dal giorno della richiesta di liquidazione quota?
Per la stima del diritto abitazione, e' piu' corretto considerare il valore commerciale o la rendita?

I frutti maturati, si restituiscono anche se posseduti in buona fede?
 

sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
I quesiti sono separati,
ad uno va riconosciuto il diritto d abitazione quindi, capito il criterio di calcolo, il valore va stralciato dall asse.

All altro andrebbe la quota dei frutti (salvo se dovuti visto che chi li ha gestiti l ha fatto in totale buona fede)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la stima del diritto abitazione, e' piu' corretto considerare il valore commerciale o la rendita?
Il valore dell'immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente relativo alla categoria catastale di appartenenza, ovvero:
- edifici cat. A-B-C (esclusi A/10 e C/1): 115,5 (se prima casa) ovvero 126 (negli altri casi)
edifici cat. A/10 e cat. D: 63;
- edifici cat. C/1: 42,84;
- terreni: 112,5
 

sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
Ok, e va aggiunta una rivalutazione trentennale che si calcola come?

Poi, la somma che il giudice tutelare fece accantonare in favore dei minori dopo la vendita di un bene ereditato, va stralciata o reimmessa nell asse ?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ok, e va aggiunta una rivalutazione trentennale che si calcola come?
il valore del diritto di abitazione cambia con l'età del possessore di tale diritto quindi il valore si calcola al momento della vendita del diritto. Non c'è rivalutazione.
la somma che il giudice tutelare fece accantonare in favore dei minori dopo la vendita di un bene ereditato,
secondo me va a ridurre la quota disponibile del de cuius.
 

sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
il valore del diritto di abitazione cambia con l'età del possessore di tale diritto quindi il valore si calcola al momento della vendita del diritto. Non c'è rivalutazione.
Quindi esempio, se la vendita del diritto si perfezionasse oggi ( anche se a distanza di 30 anni dalla morte del de cuius) il diritto d abitazione si calcolerebbe impostando l eta' di oggi? ...grazie
 

sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
Spiegare è il miglior modo per ricevere risposte. Questo vale anche per te, @sale e pepe.
Certo, ma non volevo tediare nessuno, in sisntesi : 31 anni fa muore un padre, la moglie e i figli fanno successione con beneficio d inventario in quanto c erano passivita' note e 2 figli minori.
Saldati i passivi emersi anche oltre a quanto dichiarato in successione in quanto erano passivita' sconosciute, fanno divisioni e ulteriori compravendite/cessioni tra coeredi ( tutto alla luce del sole)
Dopo 24 anni dalla morte del padre, si palesa un figlio nato fuori dal matrimonio e nato anni prima del matrimonio tra il de cuius e la moglie legittima, che con sentenza giustamente viene riconosciuto.
Dopo altri 7 anni, "finalmente" chiede liquidazione, il problema sta solo nello stabilire i criteri del dare e dell avere
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sbaglio o la questione è già stata proposta per ben due volte?
Dopo 24 anni dalla morte del padre, si palesa un figlio nato fuori dal matrimonio e nato anni prima del matrimonio tra il de cuius e la moglie legittima,
Il de cuius sapeva della esistenza di questo figlio? non ne ha mai parlato, almeno, con la moglie legittima? Pensava che il fatto di averlo tenuto nascosto lo avrebbe esentato dall' eredità? Quindi sarebbe morto nel 1988?
Il de cuius si è sposato prima del 20 settembre 1975 entrata in vigore del "Nuovo Diritto di famiglia"? I coniugi erano sposati in comunione dei beni?
Hai scritto che un giudice ha riconosciuto il legame di parentela padre/figlio tra i due; ma ha sancito solo questo o è entrato anche nel merito della successione?
Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004) che ha chiarito che il termine prescrizionale per esperire l'azione di riduzione da parte di un legittimario è di dieci anni decorrenti:
- per le donazioni dalla data di apertura della successione (ovvero il giorno della morte del de cuius);
- per le disposizioni testamentarie dalla data di accettazione dell’eredità da parte dei soggetti ad essa chiamati.
Con l’introduzione della “mediazione obbligatoria” ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie deve, a pena di improcedibilità, esperire preventivamente il procedimento di mediazione dinanzi ad un apposito organismo, allo scopo di trovare una soluzione amichevole per la composizione della vertenza.
Sembra scontato che il nuovo legittimario non possa chiedere di partecipare solo alla divisione dell'attivo ereditario ma anche del passivo. Non può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario perché lui diventerà erede solo accettando l'eredità. Quindi bisogna fare i conti al momento della successione (1988). Se non è stato redatto testamento alla moglie superstite 1/3 (della attività e delle passività) più il diritto di abitazione della casa coniugale e del mobilio in essa contenuto se la casa era al 100% di proprietà del de cuius o al 50% con l'altro 50% della moglie. Il valore del diritto di abitazione non deve essere conteggiato nel valore della eredità spettante al coniuge superstite perché è un legato ex lege. Dirò di più: il coniuge superstite può rinunciare all'eredità senza perdere il diritto di abitazione della casa coniugale. Quindi se la signora ha monetizzato il diritto di abitazione per consentire la vendita della casa questi soldi non devono essere rimessi nella ricomposizione del relictum.
Ai figli del de cuius vanno 2/3 (delle attività e delle passività) da dividere in parti uguali.
L'attivo, se esiste va aggiornato, senza interessi, secondo l'istat
 

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