Ennio Alessandro Rossi

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Rifacimento del bagno e/o della cucina ; Detrazione del 50% . Come orientarsi fra normativa fiscale e urbanistica non proprio sincronizzate ?

Uno dei problemi maggiori nell'applicazione delle detrazioni fiscali del 50% riguarda il rifacimento del bagno e/o della cucina nelle abitazioni private .

Per la legge fiscale (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013), l’agevolazione in questione si applica se l’ intervento edilizio rientra nell’ articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) corrispondente a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato .

Valutato quanto sopra il problema non sussiste per la semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno (o della cucina) , senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature; in questo ambito rientriamo senza dubbio nella manutenzione ordinaria e pertanto le conseguenti spese non sono detraibili.

Invece bisogna intendersi su cosa si intende per “manutenzione straordinaria “ : per l’ Agenzia delle Entrate il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione del 50% . Ma per la normativa edilizia tale prestazione, se effettivamente di manutenzione straordinaria, dovrebbe essere soggetta ad un idoneo titolo edilizio e pertanto supportata da una pratica edilizia ; insomma il dubbio (fondato) è se si debba ricorrere per forza al geometra (che dovrà fare la pratica edilizia, indicando fra l’altro in apposito disegno i nuovi impianti, le tracce e le opere da eseguire ) sostenendo, in caso, la giusta parcella, oppure se tale costo si possa evitare

Secondo gli Esperti fiscalisti de Il Sole 24 ore, la pratica edilizia del geometra non è condizione indispensabile per l’ottenimento del beneficio fiscale al pari di altri microinterventi che pure sono agevolabili in assenza di formalità (si pensi alle opere eseguite per prevenire atti illeciti, per la sicurezza domestica, per il risparmio energetico).

La situazione pare un po’ confusa se si pena che il Testo unico dell'edilizia nella manutenzione ordinaria fa rientrare le opere per il «mantenimento in efficienza» degli impianti. La sensazione è che il fisco “vada per conto suo “ tanto che per il medesimo il concetto di manutenzione straordinaria non sembra coincidere con le norme urbanistiche. A riprova, secondo libera interpretazione e per altro verso, per il fisco corrisponde a «risanamento conservativo» la ristrutturazione interna di un appartamento con demolizione e ricostruzione di tramezzi, mentre per il Comune queste opere sono considerate «manutenzione straordinaria».

Il riferimento per “far quadrare il cerchio “ in favore del contribuente viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate laddove l’ Agenzia delle Entrate elenca le tipologie oggettivamente agevolabili . La circolare specifica che sono detraibili le opere di adeguamento per quegli impianti che sono da certificare per legge, e l'impianto idrico tecnicamente non lo è. Tuttavia nella definizione di «manutenzione straordinaria», la circolare fa rientrare la «realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari». Il che fa capire che il totale rifacimento di un bagno, o anche di una cucina, rientra per il fisco in questa definizione.

Poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge fiscale sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, fra le due tesi al contribuente converrà seguire gli orientamenti delle Entrate.

Insomma anche se è il regolamento edilizio del singolo Comunale a stabilire quale è il provvedimento abilitativo per il rifacimento del bagno o cucina (Cil,? Scia? Dia ? ), non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è per il fisco oggettivamente agevolata a prescindere dal titolo abilitativo . Be diciamola tutta : il fisco si muove in maniera un po’ anarchica e la quadratura appare un po’ forzata, ma tanto è, motivo per cui - in sintesi- la integrale radicale ed incisiva ristrutturazione del bagno (e/o della cucina) deve considerarsi agevolata

La questione assume ancor piu’ rilievo considerato che Il rifacimento del bagno o cucina (da intendersi come manutenzione straordinaria ), consente in aggiunta , l'accesso ad un ulteriore credito di imposta del 50% sull’ acquisto dei mobili , almeno fino al 31 dicembre 2014 . I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. Si ricorda che il limite massimo di spesa , dopo fasi alterne, è stato riportato a 10.000,00 euro tal che il credito di imposta pari al 50% (5000 euro) spalmabile su 10 anni genera un risparmio fiscale in ragione di 500,00 euro all’ anno

Ennio Alessandro Rossi
 

Nemesis

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Poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge fiscale sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, fra le due tesi al contribuente converrà seguire gli orientamenti delle Entrate.

Insomma anche se è il regolamento edilizio del singolo Comunale a stabilire quale è il provvedimento abilitativo per il rifacimento del bagno o cucina (Cil,? Scia? Dia ? ), non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale.
Peccato che:
- la stessa A.F. prescriva che per poter fruire della detrazione d'imposta (e non "credito" d'imposta) il contribuente deve essere in possesso delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
- pertanto la detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Si vede che non hai esperienza. Nel caso (rifacimento bagni e cucina ) gli uffici fiscali si limitano a chiedere la Copia del bonifico e delle Fatture ed al massimo una autodichiarazione. Chiedo ai lettori se uno solo abbia subito casi di accertamento nella ipotesi descritta nell'articolo ( nel qual caso me lo posti cancellando i nomi )
Anche io sono fra quelli " a cui la cosa non quadra " , ma cosi' per i bagni e cucine funziona . Probabilmente alle insistenti opinioni dei giornalisti del sole 24 ore ( ne avro' una ventina ) gli uffici si sono piegati
 
Ultima modifica:

Daniele 78

Membro Storico
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Ho sostituito a casa anni fa (2007) la centrale termica in toto con annessi tutti gli impianti, comprensivi di opere murarie per l'installazione. Mi ero informato dal tecnico comunale ma non era necessario avere la Dia per avere il diritto alla detrazione e alla fine con i semplici bonifici ho risolto tutto. Per quanto riguarda i bagni in effetti se il lavoro comporta il rifacimento dei pavimenti e degli impianti non avresti bisogno delle Dia o altro. Di solito nella ristrutturazione del bagno (non sempre) accade però che devi buttare giù i tramezzi ed ecco che hai bisogno delle dia e tutto il resto. Il problema è che la normativa edilizia non sempre (come ricordato) va alla pari con quella fiscale ed i effetti non ha assolutamente senso.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
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31 gennaio 2014 il sole 24 ore Cristiano dell '' Oste

Il rifacimento del bagno, se comporta anche il cambio delle tubature, è un lavoro di manutenzione straordinaria della casa. Via libera, quindi, alla detrazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici – anche se destinati ad arredare altre stanze della casa – con un recupero fiscale del 50% calcolato su una spesa massima di 10mila euro. Alcuni Comuni qualificano come manutenzione ordinaria il rifacimento del bagno, ma deve ritenersi prevalente la definizione nazionale: gli uffici municipali, di fatto, non hanno il potere di classificare a proprio piacimento i lavori edilizi. Anche nel caso gli interventi fossero ritenuti di edilizia libera, comunque, conviene consegnare e far protocollare dallo sportello unico per l'edilizia una comunicazione in carta libera con la descrizione dell'intervento.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Io spero vivamente nel l'abolizione di tutti i regolamenti edilizi per farne uno nazionale (o almeno visto che la pianificazione edilizia è competenza regionale) di un regolamento per Regione, sarebbe già una conquista fantastica ed aiuterebbe non poco a rendere molto più semplice e chiaro quello che oggi così chiaro non è.
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dopo anni tale questione risulta chiarita?
Descrivo il mio caso e il lavoro eseguito
"Rifacimento impianto adduzione acquedotto su terreno esterno in campagna, tubi 40mt ( sostituiti in quanto divelti per alluvione) e opere edili connesse "

Scia depositata anche per altri lavori di manutenzione straordinaria pesante (tetto) e risanamento conservativo
a seguito di Evento calamitoso 2016 riconosciuto con declaratoria in Gazzetta Ufficiale

E' ammissibile la detrazione del 50%?
 

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