Simpa

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Buonasera,

io non effetti non abito in un condominio ma in una casa ad accesso privato nel centro storico della mia città.
Il soffitto della mia cucina, completamente fatto di travi in legno, è sottostante il pavimento di una stanza dell'appartamento adiacente di proprietà di terzi. Tale appartamento è vecchio, non ristrutturato e non abitato, almeno per il momento. Tuttavia qualche setimana fa, i proprietari sono venuti e lo hanno ripulito degli armadi e delle cose accumulatesi duranti gli anni di non utilizzo. In quest'occasione mi sono accorta che dal piano di sopra cadono calcinacci e non solo sulla mia povera cucina nuova. Ho avvertito la signora del piano di sopra la quale mi ha risposto che è normale visto che i pavimenti sono molto vecchi e non c'è nessuna struttura che ripari il mio soffitto. Lei dice di essere ben disposta a cominciare i lavori di ristrutturazione ma si aspetta che io ne paghi la metà. Ho contattato il precedente proprietario della mia casa che mi ha assicurato (lui è muratore) che il mio soffitto è ristrutturato e che, essendo fatto travi in legno non c'è da farci nulla. Ho sentito anche un paio di geometri che mi hanno dato tuttavia versioni contrastanti: uno mi ha detto che le spese sono interamente a carico del proprietario del piano di sopra, l'altro (il figlio dell padrona del piano di sopra!) che a mie spese ci sarebbe la realizzazione di un pre-massetto.
Sapreste gentilmente dirmi chi dei due ha ragione e come devo comportarmi?

Grazie mille
 

ada1

Nuovo Iscritto
pur non essendo un condominio stricto sensu, penso che si dovrebbe applicare questo articolo :
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai)

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
e forse anche quest'altro articolo del codice civile :
Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie)

(1) Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
(1) Secondo il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
 

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