viewpoint

Membro Attivo
Salve,
avrei bisogno di qualche informazione sulla situazione di seguito descritta.

Villetta di due appartamenti, uno al piano terra ed uno al primo piano. L'abitazione è intestata ai due genitori che vivono nell'appartamento al piano terra, al primo piano è residente il figlio.

In valutazione rifacimento del tetto che prevede un innalzamento dei muri e quindi aumento di volumi, oltre al cambio nella sagoma del tetto (ventilato). Il sottotetto risultante dopo l'operazione sarebbe accedibile tramite scala esterna di nuova costruzione e sarebbe configurato come agibile ma non abitabile.

Le domande:
1) per questo tipo di operazione è possibile la detrazione del 55%?
2) oppure si ricade nel caso del 36%?
3) ed essendoci il limite di 48.000 Euro nel caso del 36%, è posisbile che la detrazione sia di 48.000 sia estesa ad entrambi gli intestatari ed eventualmente anche al figlio che risiede al primo piano?

Ringrazio anticipatamente, Buona giornata a tutti
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quando si interviene su un tetto, con una ristrutturazione, che migliora le qualità energetiche dell'immobile, coibentando lo stesso, con pannelli isolanti, rendendolo ventilato,o apportando tutti gli accorgimenti per evitare dispersione di calore, si ricade nella detrazione del 55%. In questo caso il limite non è più di 48.000 euro, ma si può arrivare ad una detrazione massima di 100.000 euro. La detrazione può riguardare, non solo i proprietari, ma anche tutti gli altri titolari di diritti reali sugli immobili, e che ne sostengono le spese. Rientrano tra questi, il proprietario, il titolare di diritto si usufrutto, il titolare di diritto di uso, il titolare di diritto di abitazione, il locatario, il comodatario, il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile (Cassazione 26543/2008)
 

viewpoint

Membro Attivo
Buongiorno,
innanzitutto ringrazio per la cortese risposta.

Al seguente link http://bit.ly/I5rYTN c'è un documento dell'ENEA relativo all coibentazione dei pareti verticali, tetti e solai. Nello specifico, la frase "in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la
successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione"
è da intendersi relativa all'intero edificio?

Nel caso da me segnalato, trattasi di rifacimento del tetto con innalzamento dei muri e costruzione di scala esterna per accesso al sottotetto; quindi il risultato è una modifica della sagoma del tetto. Rimane valida la detrazione al 55%, considerando che verrebbe installato un tetto ventilato? E/o andrebbero previste altre operazioni tese a migliorare la qualità energetica dell'edificio?

Grazie ancora e buona giornata
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se l'aumento di volumetria , a seguito di innalzamento dei muri perimetrali, viene inteso come volume tecnico per aumentare l'isolamento termico, a mio modo di vedere le cose è un'opera classificanìbile in quelle previste per la detrazione del 55%. Lo dico per cognizione di causa, in quanto non più tardi di tre mesi fa, sull'immobile di cui sono un comproprietario, abbiamo realizzato un tetto . Prima esisteva il lastrico solare, e su questo sono state fatte modifiche con innalzamento di muri per poter permettere la realizzazione del tetto. Per l'importo dell'intero costo dell'opera, è stata presentata la pratica all'ENEA , da parte del nostro tecnico, un'Ingegnere specializzato in energie alternative. Successivamente, l'amministratore del Condominio, ci ha rilasciato quietanza per la quota parte versata. Per esssere comunque tranquilli, visto che la pratica deve essere asseverata da un tecnico abilitato,e non può essere presentata dal committente, ti consiglio di sentirne qualcuno
 

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