ismet

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,

vivo in un condominio composto da 6 proprietari (sottosoglia per l'obbligo dell'amministratore).

Dovendo procedere all'allaccio di un contatore ENEL, necessario per l'utilizzo di luci di passaggio comuni nonchè per l'uso del cancello automatico, uno dei proprietari ha manifestato il suo diniego per tale allaccio, nel senso di non voler partecipare alle spese di allaccio e fornitura perchè "a suo dire" non ha bisogno del cancello automatico e non fa uso delle luci comuni.

Tale comportamento seppur non è assolutamente connesso con la convivenza in un condominio (tra l’altro si tratterebbero di somme piuttosto esigue per l'uso richiesto) il soggetto in questione è obbligato da parte di normative specifiche, suo malgrado, a partecipare alle suddette spese?

Saluti a tutti
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Salve,

vivo in un condominio composto da 6 proprietari (sottosoglia per l'obbligo dell'amministratore).

Dovendo procedere all'allaccio di un contatore ENEL, necessario per l'utilizzo di luci di passaggio comuni nonchè per l'uso del cancello automatico, uno dei proprietari ha manifestato il suo diniego per tale allaccio, nel senso di non voler partecipare alle spese di allaccio e fornitura perchè "a suo dire" non ha bisogno del cancello automatico e non fa uso delle luci comuni.

Tale comportamento seppur non è assolutamente connesso con la convivenza in un condominio (tra l’altro si tratterebbero di somme piuttosto esigue per l'uso richiesto) il soggetto in questione è obbligato da parte di normative specifiche, suo malgrado, a partecipare alle suddette spese?

Saluti a tutti
Certo che è obbligato, è sufficiente una delibera a norma di maggioranza prevista dall'art. 1136 cc in assemblea regolarmente convocata, (in questo caso in 2° conv. della maggioranza delle teste presenti rappresentanti almeno 1/3 dei millesimi) è tutto previsto nel Codice Civile all'art. 1137 cc

cc art. 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
...
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Meglio sarebbe fare in modo di deliberare alla prima convocazione, la maggioranza sarebbe più schiacciante: 5 contro 1.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Dice il Codice Civile all'art. 1136;

cc art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio
...

in questo caso 6 sono i proprietari, 2/3 di 6 = 4, la maggioranza su 4 voti sono tre, da cui in 1° convocazione si approva con 3 voti rappresentanti almeno 500 millesimi.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Veramente il C.C. parla di condòmini, non di proprietari. In realtà, per ogni immobile può esserci un solo condòmino e uno o più proprietari.
Scusa se spacco il capello in 4 anche se sono da solo!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Un proprietario di un'unità immobiliare è anche condomino, non lo sapevi?

per l’individuazione dei soggetti da convocare in assemblea ovvero tenuti al pagamento delle spese di gestione del condominio , il principio dell’apparenza di diritto poiché esso è applicabile, piuttosto, nella materia contrattuale, a tutela della buona fede dei terzi che, in presenza di circostanze obiettive ed univoche, abbiano fatto ragionevole affidamento su una situazione di fatto risultata non corrispondente allo stato di diritto, mentre nella materia della proprietà (condominiale) non può ravvisarsi una relazione di terzietà tra il condomino ed il condominio , che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei singoli condomini, di tal che, quando si tratti di individuare i soggetti aventi lo status di condomino, debbono prevalere il principio della pubblicità e quello della effettività, che non giustificano e superano ogni apparenza (Cass. 4866/2001; Cass. 7849/2000; Cass. 6653/98; Cass. 5122/2000; Cass. SS.UU. 14 febbraio 2002 n. 5035; Cass. n. 17897/2003; Cass. 12709/2002; Cass. 23994/2004)

Come fare, dunque, per avere certezza della proprietà d’un immobile?
La risposta è molto semplice: chiunque voglia sapere a chi appartiene un’unità immobiliare può fare una visura presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari. Tale ispezione (così è chiamata) può essere tanto nominale, quanto per immobile (in tal caso sono necessari i dati catastali dell’appartamento, del locale commerciali, ecc.) ed è l’unica (a differenza delle visure catastali) a dare certezza giuridica dell’effettiva proprietà del bene.
Nota dell'avvocato Alessandro Gallucci

P.es. immagino che tu sia proprietario dell'appartamento in cui vivi e abiti, all'assemblea dei condomini annuale ed eventualmente nelle straordinarie vieni convocato oppure NO?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Per condòmino si intende il proprietario o la totalità dei proprietari di un'unità immobiliare. Quindi tra i due termini, condòmino e proprietario, c'è una differenza di significato che viene correttamente colta dal codice civile. O no?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per condòmino si intende il proprietario o la totalità dei proprietari di un'unità immobiliare. Quindi tra i due termini, condòmino e proprietario, c'è una differenza di significato che viene correttamente colta dal codice civile. O no?
Da dove denoti differenze?

Ma tu sei proprietario e possiedi un rogito di proprietà o no? E poi se non hai nulla di ciò, come dimostri il titolo per poter partecipare all'assemblea condominiale, e vieni invitato o no?

Rispondimi per cortesia a questa domanda.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Ti rispondo così.
Un fabbricato ove:
- si contano x unità immobiliari, con x maggiore o uguale a due;
- i proprietari sono y, ove y è maggiore o uguale a due e almeno due di essi posseggono unità immobiliari distinte
è un condominio.
In tale condominio si contano x condòmini e y proprietari, con, in generale, y diverso da x. Dunque i due termini (condòmino e proprietario) non sono sinonimi.
 

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