claudiuccio

Nuovo Iscritto
Salve! Vorrei sapere se qualche cortese navigatore di Propit condivide questo mio punto di vista in materia di successione.
Padre e figlio succedono al proprio coniuge e madre pro-quota nel 50% di una casa in comunione legale.
Il figlio vorrebbe rinunciare al 25% della propria quota ideale del diritto di usufrutto. Poichè la rinuncia secondo il Fisco ha natura traslativa è dovuta l'imposta di registro o quella sulle donazioni a seconda che la rinuncia al diritto avvenga a titolo oneroso o gratuito, (ovviamente tenendo conto della franchigia e delle imposte ipocatastali).
Si potrebbe, però, dubitare se siano dovute anche le imposte ipocatastali per la successione, (sempre tenendo conto della franchigia), in quanto secondo la Corte di Cassazione la rinuncia equivale all'accettazione implicita dell'eredità. Secondo me, anche queste imposte sono dovute. E secondo Voi? Grazie. Saluti.
 

Ennio Alessandro Rossi

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Riassumo se ho ben compreso:
1-A (marito) e B ( moglie) possiedono una casa in comproprietà ( comunione di beni) ed un figlio C;per cui A detiene il 50% e B il 50%
2-B muore ed il suo 50% va per il 25% ad A ed per il 25% a C
Innanzitutto se la casa era coniugale A ha il diritto di abitazione fino alla morte (sulla casa ed i mobili) Ed "C " in pratica ha solo la nuda proprietà ( E NON L'USUFRUTTO)
A questo punto non comprendo perchè "C" dovrebbe rinunciare alla sua quota di nuda proprietà e donarla al padre.
Attendo preliminarmente di capire se ho correttamente reimpostato la situazione.
 

claudiuccio

Nuovo Iscritto
Hai ragione, la mia domanda non era posta in modo completo. In effetti avrei dovuto anche precisare che la casa in oggetto non è quella di abitazione di A, B e C, ma un'altra casa, sempre in comunione legale, data in affitto a terzi. Mi scuso, ringrazio e saluto.
 

Ennio Alessandro Rossi

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Riassumo se ho ben compreso:
1-A (marito) e B ( moglie) possiedono una casa in comproprietà ( in comunione di beni) ed un (figlio C ); per cui A detiene il 50% e B il 50%
2-B muore ed il suo 50% va per il 25% ad A ed per il 25% a C
Se (C) rinuncia all'eredità la successione và impostata come se C non fosse mai esistito. Per cui A pagherà zero di imposta di successione ed il 3% di ipocatastali sul 50% che costituirà l'importo da indicare nella denuncia di successione (immagino che il valore della successione sia inferiore ad 1milione di euro )
 

claudiuccio

Nuovo Iscritto
Riassumo se ho ben compreso:
1-A (marito) e B ( moglie) possiedono una casa in comproprietà ( in comunione di beni) ed un (figlio C ); per cui A detiene il 50% e B il 50%
2-B muore ed il suo 50% va per il 25% ad A ed per il 25% a C
Se (C) rinuncia all'eredità la successione và impostata come se C non fosse mai esistito. Per cui A pagherà zero di imposta di successione ed il 3% di ipocatastali sul 50% che costituirà l'importo da indicare nella denuncia di successione (immagino che il valore della successione sia inferiore ad 1milione di euro )
Grazie per la risposta. Il mio timore, però, è che il fisco sia di altro parere per i seguenti motivi:
1) la rinuncia, quando costituisce un arricchimento per il beneficiario, come nel caso in esame, è sempre stata considerata dal fisco e dalla giurisprudenza non ad effetto abdicativo, ma traslativo, per cui sarebbero dovute, oltre alle ipocatastali per la successione, anche quelle sui trasferimenti inter vivos, cioè donazione e relative ipocatastali.
2) Se, poi, il chiamato all'eredità non rinuncia, ma cede a titolo oneroso o permuta i diritti successori, allora sarebbe dovute, oltre alle ipocatastali per la successione, anche il registro e le ipocatastali per il trasferimento inter vivos.
3) Ciò perchè, ai sensi degli artt. 476, 477 e 478 del cod. civ., se il chiamato all'eredità cede, dona o rinuncia ai suoi diritti successori si intende che abbia implicitamente, (o tacitamente), accettato l'eredità e non che non sia mai esistito come erede.
4) Comunque, in questo caso, non vi sarebbe rinuncia all'eredità, perchè questa non può essere parziale ai sensi dell'art. 520 del cod.civ., ma solo una rinuncia traslativa implicita ai diritti successori su uno solo dei beni ereditati prevista dall'art. 476 del cod.civ.).
Quindi, sarebbero dovute anche le imposte sui trasferimenti inter vivos.
Questo è il mio timore. Grazie. Saluti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La rinuncia all'eredità, prevista dall'articolo 519 del Codice civile, è, normalmente, pura e semplice: il chiamato all'eredità si limita (nella dichiarazione da rendersi innanzi al cancelliere del tribunale competente per il luogo di apertura della successione o al notaio) ad affermare che non intende ereditare. Questa rinuncia ha effetto retroattivo (come espressamente sancito dall'articolo 521 del Codice civile) : è come se il rinunziante fosse morto prima della persona della cui successione si argomenta. Il Codice civile prevede le conseguenze di questa rinuncia: esistono quindi istituti (la rappresentazione e l'accrescimento) che indicano a favore di quali soggetti sia da devolvere la quota del rinunziante. Il Codice civile, peraltro, prevede anche il caso in cui il chiamato, rinunziando, disponga che la propria rinuncia debba avvantaggiare solo alcuni degli altri chiamati, e non tutti. Questa fattispecie costituisce, secondo la dottrina, una anomala "rinunzia traslativa": infatti, secondo l'articolo 478 del Codice civile, «la rinunzia ... fatta ... a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione».Nel caso esposto dal lettore, pertanto, il chiamato Tizio che intende rinunziare solo a favore di Caio, in realtà, acquista la (quota di) eredità e, con il medesimo atto, la cede - a titolo gratuito od oneroso - a Caio.
 

claudiuccio

Nuovo Iscritto
La rinuncia all'eredità, prevista dall'articolo 519 del Codice civile, è, normalmente, pura e semplice: il chiamato all'eredità si limita (nella dichiarazione da rendersi innanzi al cancelliere del tribunale competente per il luogo di apertura della successione o al notaio) ad affermare che non intende ereditare. Questa rinuncia ha effetto retroattivo (come espressamente sancito dall'articolo 521 del Codice civile) : è come se il rinunziante fosse morto prima della persona della cui successione si argomenta. Il Codice civile prevede le conseguenze di questa rinuncia: esistono quindi istituti (la rappresentazione e l'accrescimento) che indicano a favore di quali soggetti sia da devolvere la quota del rinunziante. Il Codice civile, peraltro, prevede anche il caso in cui il chiamato, rinunziando, disponga che la propria rinuncia debba avvantaggiare solo alcuni degli altri chiamati, e non tutti. Questa fattispecie costituisce, secondo la dottrina, una anomala "rinunzia traslativa": infatti, secondo l'articolo 478 del Codice civile, «la rinunzia ... fatta ... a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione».Nel caso esposto dal lettore, pertanto, il chiamato Tizio che intende rinunziare solo a favore di Caio, in realtà, acquista la (quota di) eredità e, con il medesimo atto, la cede - a titolo gratuito od oneroso - a Caio.
Grazie Guru. Mi sembra che siamo d'accordo. In sostanza, con il medesimo atto, (anche se l'atto di donazione o cessione dei diritti successori potrebbe essere cronologicamente successivo), si realizzano due presupposti impositivi, (di cui il primo potrebbe essere implicito), e cioè: 1) accettazione dell'eredità; 2) cessione o donazione di uno o più diritti successori. La conseguenza fiscale è che sarebbero dovuti due ordini di imposte e precisamente: 1) le imposte relative alla successione; 2) le imposte per il successivo, (quantomeno dal punto di vista logico), trasferimento inter vivos.
Ancora grazie. Saluti.
 

claudiuccio

Nuovo Iscritto
Salve Guru, ieri 22 novembre alle 15,25 propit mi ha inviato una mail per informarmi che avevo un messaggio con riferimento a questo argomento, (f78/6883news), poi però ho rilevato che non c'era niente. Per favore, se ne sai qualcosa me lo puoi far sapere? Tante grazie. Saluti.
 

Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Salve Guru, ieri 22 novembre alle 15,25 propit mi ha inviato una mail per informarmi che avevo un messaggio con riferimento a questo argomento, (f78/6883news), poi però ho rilevato che non c'era niente. Per favore, se ne sai qualcosa me lo puoi far sapere? Tante grazie. Saluti.

Probabilmente era una e-mail in ritardo :) A volte il server è sovraccarico e subisce dei rallentamenti negli invii
 

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