moronxyz

Nuovo Iscritto
Salve a tutti. Mi sto trovando in una situazione surreale. Devo acquistare un immobile intestatoa 2 persone separate. La casa è occupata da una di essa con i figli, la quale gode di un diritto di uso dell'abitazione derivante per se e per i figli. A questo punto pero' nel fare il preliminare l'agenzia dice che esiste un problema; vale a dire che tale diritto di cui gode la Signora non è cedibile in base all'art 1024 del cc. che vieta espressamente la cessione e/o la locazione di tale diritto. Possibile che ella non possa disporre di un suo diritto? Anche facendo una scrittura tra le parti nella quale lei rinuncia a questo diritto ci sarebbe il rischio che venga invalidata. In poche parole rischierei di comperare una casa per poi trovarmi dentro una persona che ne rivendica l'uso chissà per quanti anni ancora ( ha dei figli piccoli). Mi potete adre un consiglio???
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
E' indubbio e indiscutibile che l'abitazione possa essere ceduta liberamente se tutti i proprietari cedono e colei che ha il diritto di abitazione rinuncia al suo diritto (l'articolo 1024 è derogabile con l' assenso di tutti gli aventi diritto)

Un breve ma molto interessante studio in materia (Caccavale-Ruotolo 2001, 602), conferma la pacifica possibilità della rinuncia al diritto di abitazione da parte del suo titolare, precisa che

<<l’atto negoziale di alienazione della piena proprietà come libera dal diritto di abitazione, nel quale intervengano congiuntamente il proprietario e l’habitator (oltre che l’avente causa), può interpretarsi quale trasferimento della proprietà da parte del suo titolare con contestuale (rectius: logicamente preventiva) implicita rinuncia del diritto di abitazione da parte dell’habitator medesimo. Analogamente deve ritenersi legittimo l’atto con il quale l’abitazione venga acquistata da un altro soggetto, qualora vi partecipino, in via congiunta, proprietario e titolare del diritto di abitazione, potendosi l’atto stesso configurare come costituzione da parte del proprietario di un nuovo diritto di abitazione a favore del terzo, e contestuale implicita rinuncia a quello proprio, da parte dell’attuale habitator>> (Caccavale-Ruotolo 2001, 603).
 

raflomb

Membro Assiduo
Il divieto di cessione di detto diritto è limitato in quanto svolge una funzione di tutela nei confronti del beneficiario, ma nel caso prospettato colei che gode di detto diritto è anche comproprietaria e conseguente rientra nella sua piena disponibilità rinunciarvi:
La ratio del divieto posto dall'art. 1024 c.c. risiede nella facoltà intrinseca del beneficiario di abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, con l'esclusione dell'ingresso di altre persone che, in assenza del gradimento da parte del nudo proprietario, si risolverebbe in una lesione del diritto di proprietà.
Secondo la comune opinione non è lecita la mera cessione del mero esercizio del diritto.
Dal divieto di cessione si è fatto derivare il conseguente divieto di concessione di ipoteca e di pignoramento ma la moderna dottrina e la più recente giurisprudenza hanno sottoposto a stringente critica tali conclusioni.
Da parte di un Giudice di merito (Trib. Lecce 30.7.2003, inedita) si è quindi osservato che la cessione volontaria è cosa diversa dalla sequestrabilità e dalla pignorabilità e che occorre tenere conto, proprio secondo la consolidata opinione, l'art. 1024 c.c. è ampiamente derogabile.
Si è così giunti, anche in dottrina (Caccavale - Ruotolo 2001, 603), a ritenere lecita la disposizione del diritto di abitazione qualora ciò avvenga congiuntamente alla disposizione della nuda proprietà, giacché, in simile fattispecie, il concorrente consenso del nudo proprietario e dell'habitator è idoneo ad integrare quel consenso derogatorio all'art. 1024 c.c. che viene pacificamente accettato anche dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza.
 

moronxyz

Nuovo Iscritto
I commenti ricevuti sono corretti allal luce delle ultime informazioni in mio possesso. Tuttavia essendo beneficiari anche i minori ( 5 figli) resta il fatto che probabilmente deve pronunciarsi anche il tribunale dei minori per evitare che tale scelta possa ledere i loro diritti.
 

raflomb

Membro Assiduo
Adimecasa, ma dove hai tratto la conclusione della figura del Curatore?? Non confondere le idee.
Accolgo, ex adverso, che vada inoltrata un'istanza al G tutelare nella quale venga esposto le circostanze favorevoli anche per i minori che derivano dalla vendita dell'immobile.
Non dobbiamo, infatti, perdere di vista che l'avente diritto all'abitazione è anche comproprietaria, (diverso sarebbe stato il caso che non lo fosse) e quindi, d'accordo con l'ex marito (comproprietario) avrà, si presume, fatto i suoi calcoli di convenienza.
 

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