cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gentili utenti, a causa di infiltrazioni d'acqua, il proprietario dell'appartamento sotto il lastrico solare ha subito dei danni. La spesa se non erro dovrebbe essere ripartita 1/3 al proprietario sotto il lastrico solare ed il restante 2/3 ai condomini. Se così. i 2/3 si ripartiscono a tutti i condomini oppure ai condomini sottostanti alla stessa verticale? Grazie per la gentile risposta, un saluto
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il risarcimento del danno segue il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico (se di uso esclusivo) il resto (2/3) tra tutti quelli coperti da questo lastrico, ossia nel computo dei 2/3, va anche il proprietario sottostante.
Se invece il lastrico è comune, tutti i condomini devono la loro quota parte in millesimi di proprietà.

cc Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Condobip, risposta eloquentissima ed importantissima. Scusa ma, per essere sicura di aver interpretato bene...ivisto che io non sto sotto la verticale del lastrico solare danneggiato ed anzi, pare che il danno di questo condomino sia stato sul suo terrazzo che, ne ha l'uso esclusivo, io cmq non stando sotto la sua verticale devo partecipare alla ripartizione delle spese? Grazie infinite e scusami chiedo ciò solo per essere sicura di aver capito bene...un saluto
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
...ivisto che io non sto sotto la verticale del lastrico solare danneggiato ... io cmq non stando sotto la sua verticale devo partecipare alla ripartizione delle spese? Grazie infinite e scusami chiedo ciò solo per essere sicura di aver capito bene...un saluto
Ma stai o non stai sotto la verticale??
Se non stai sotto non concorri alla spesa, salvo che il lastrico non sia comune a tutti i condomini
 
A

AlbertoF

Ospite
Non sono d'accordo con quanto asserito da Condobip., perchè una cosa sono i lavori di riparazione del lastrico solare i quali seguono quanto dettato dall'articolo 1126 del c.c.(infatti detto articolo parla solo di riparazione e di ricostruzione non di risarcimenti ) altra cosa è il risarcimento dei danni subiti dai locali sottostanti il lastrico solare che dovrebbero essere ripartiti tra tutti coloro che hanno una proprietà posta sotto la verticale calcolata o in base ad una tabella millesimale esistente o in base ad una cifra uguale per tutti.
Ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Poichè il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonchè al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). .... (Corte di Cassazione Sezione 2 civile Sentenza 15.07.2002, n. 10233)
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non sono d'accordo con quanto asserito da Condobip., perchè una cosa sono i lavori di riparazione del lastrico solare i quali seguono quanto dettato dall'articolo 1126 del c.c.(infatti detto articolo parla solo di riparazione e di ricostruzione non di risarcimenti ) altra cosa è il risarcimento dei danni subiti dai locali sottostanti il lastrico solare che dovrebbero essere ripartiti tra tutti coloro che hanno una proprietà posta sotto la verticale calcolata o in base ad una tabella millesimale esistente o in base ad una cifra uguale per tutti.
Ciao
Grazie, pare che abbiano riparato il terrazzo ed anche risarcito il condomino sottostante. Io non sto sotto la verticale quindi non dovrei pagare nè il risarcimento danni al condomino nè i lavori di riparazione del lastrico, vero? Ciao e infinite grazie
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Per ultimo (credo) intervengo. Sia Condobip che l'Alberto Fontanelli hanno fornito due pareri a prima vista in contrasto fra loro. Salvo che hanno asserito la medesima cosa. Ossia, alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare di proprietà esclusiva, devono concorrere, per i famigerati 2/3 i soli proprietari dei piani sottostanti a cui il lastrico medesimo serve da copertura. E se un condomino avente un appartamento di 300 mq fosse coperto anche per un solo metro quadrato dal lastrico solare, costui pagherebbe in ragione del suo metro quadrato.
Ed analogamente anche per ciò che attiene il risarcimento dei danni causati all'appartamento immediatamente sottostante al lastrico o -comunque- qualsiasi appartamento ne venga danneggiato, la relativa spesa di ripristino andrà suddivisa come sopra descritto.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... E se un condomino avente un appartamento di 300 mq fosse coperto anche per un solo metro quadrato dal lastrico solare, costui pagherebbe in ragione del suo metro quadrato.
Purtroppo non è così, e pagherà per tutti i millesimi dell'appartamento e non solo per quel metro quadrato;

In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l'art. 1126 CC fa riferimento alla "porzione di piano" non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. (Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343)
 

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