Rosario1955

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un saluto a tutti.Una domanda:nel mio condominio c'è un grande cortile (circa 700 metri quadri) a livello strada, dal quale si accede alle due palazzine,nel cortile ci sono quattro posti auto all'aperto di proprietà di quattro condomini + 16 box ,quindi è utilizzato anche con le macchine.Tutto il cortile fa da copertura a un grande deposito il quale proprietario lamenta delle infiltrazioni,il condominio è disponibile alla manutenzione,ma il proprietario del deposito è convinto ed insiste che non gli spetta nulla da pagare perchè il terrazzo è utilizzato con le macchine premetto che il cortile è nato per essere usato in questo modo e nulla è stato modificato nel suo progetto iniziale e depositato in catasto.Premetto che il cortile non è trascurato ma ben manutenuto.
Domande:Ha ragione lui? se no....come vanno ripartite le spese?
Un grazie anticipato,saluti Rosario
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
700 mq. di magazzino sotto ad un cortile con transito automezzi??!!??
Significa cercarsele.

Bisogna appurare le cause se riconducibili al transito o se magari non Vi siano lesioni da radici di piante o assestamenti strutturali.

Escluse colpe precise normalmente sarebbe 1/3 a carico proprietari cortile/terrazzo e 2/3 proprietario sottostante...ma visto uso intenso e veicolare direi 50/50.
Ulteriore disquisizione...il proprietario del magazzino ha accesso dal cortile con uso di automezzi?
In tal caso paga anche quota millesimale superficie cortile.

Asfaltatura o altro rivestimento superiore costo integrale a carico di tutti i proprietari.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In questo tema vi sono diverse sentenze...alcune anche contrastanti...troppo "delicato" l'argomento per stabilire un criterio univoco senza appurare tutte le "caratteristiche".


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 16 febbraio 2012 n.2243
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
 

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