Ranpool1

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti gli iscritti a propit.it,, sono un nuovo iscritto e trovo il sito molto utile ed interessante. Avrei un quesito da proporre: ho una casa ereditata in comunione con due altri miei fratelli. La casa è composta di tre piani: a piano terra c'è un appartamento di una quarta persona estranea alla famiglia e con ingresso indipendente; il primo, secondo e terzo piano è di nostra proprietà ed è in abbandono in quanto disabitato e diroccato. Si è aperto un buco nel tetto e quando piove vi entra la pioggia che poi arriva all'appartamento al piano terra, per cui c'è la necessità di riparare il tetto. Ora il proprietario del piano terra ed uno dei miei fratelli vuole che si ristrutturi tutto il tetto, mentre io e l'altro mio fratello, dato che io sono disoccupato, vorremmo riparare solo la parte bucata per impedire che entri la pioggia e così limitarsi ad impedire che arrivi all'appartamento del piano terra. Ci sono leggi o sentenze che trattano la questione? qualcuno può darmi indicazioni in merito? Grazie a tutti.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Ora il proprietario del piano terra ed uno dei miei fratelli vuole che si ristrutturi tutto il tetto, mentre io e l'altro mio fratello, dato che io sono disoccupato, vorremmo riparare solo la parte bucata per impedire che entri la pioggia e così limitarsi ad impedire che arrivi all'appartamento del piano terra. Ci sono leggi o sentenze che trattano la questione?
Vi sono gli articoli del codice civile, dal 1104 al 1110, che riguardano la comunione.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
siete 2 contro 2 se vi fossero delle quote millesimali ( cosa che dubbito ) si voterebbe in base a queste pertanto non vi resta che trovare un accordo, i tuoi fratelli sapranno bene le tue condizioni che di questi tempi non sono una novità e potrebbero aiutarti nella decisione, ma so benissimo che ho toccato un tasto dolente.
Auguri
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
;In fatto
La questione a mio avviso è un po' complessa in quanto stiamo parlando di un condominio ( che è tale dove ci sono parti comuni) partecipato da un condomino singolo e da una comunione interna ( i fratelli comproprietari pro-quota) all'interno della quale (comunione interna) è impossibile designare la nomina del rappresentante comune (causa le varie posizioni contrastanti dei fratelli) ex art.67 d.a.c.c, 2 comma
Per cui
-in primo luogo andrebbe nominato il rappresentante alla comunione
-in secondo luogo tramite un assemblea, assunte le decisioni sulla base di millesimi predisposti consensualmente o giudizialmente da un tecnico
L'organizzazione del condominio rappresentato nel quesito fa acqua da tutte le parti ; per uscire da una situazione ( ovviamente sempre che non si trovi accordo unanime ) e dalla paralisi non vedo altra soluzione che il ricorso alla conciliazione- mediazione ( basta clikkare in alto su cerca nel forum per sapere di cosa si tratta)

In diritto
Sotto il profilo dell’amministrazione, la gestione della cosa comune include tutti quegli atti volti al miglioramento e/o alla conservazione della cosa comune. L' articolo 1105, 1° comma, del codice civile stabilisce che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere alla gestione della cosa comune”. Da ciò deriva che il singolo comunista non può singolarmente amministrare la cosa stessa, in quanto è indispensabile il concorso degli altri comunisti. Assume quindi un ruolo centrale in tale ambito, l’assemblea dei compartecipi al condominio , quale organo competente sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, salva la nomina di un amministratore al quale delegare gli atti di ordinaria amministrazione. (il ricorso per la nomina su puo' fare senza avvocato -nel blog c'è un richiamo all'argomento)

Appendice legislativa
Art. 1105cc .-Amministrazione.Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.2-Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.3-Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.4-Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.( ndr : prima occorre andare in conciliazione ) Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 67. d.a.c.c.
2.Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Art. 1106.cc-Regolamento della comunione e nomina di amministratore.1.Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.2-Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
 

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