Per questo vige l'art 1123 cc;
1123. Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
per cui sarebbe opportuno che approvate una tabella millesimale rapportata al valore mlm di ciascuna unità immobiliare, oppure potrete usare p.es. la superficie e/o il valore catastale di ciascuna u.i.
E’ valida ed efficace la deliberazione dell’assemblea di condominio, che in mancanza della tabella millesimale, adotti temporaneamente e provvisoriamente un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, al fine di provvedere, con le somme anticipate a titolo di acconto dai compartecipanti e da conguagliare successivamente all’approvazione della tabella dei coefficienti millesimali, alla gestione e alla manutenzione annuale dei servizi e delle cose comuni. --- Sentenza 24 Luglio 1973 n° 2164