Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il nudo proprietario del 50% di un appartamento indiviso, che vive comunque nell’appartamento stesso essendo figlio dell ' altro 50%, anch'esso è convivente, è tenuto a concorrere al pagamento delle spese condominiali sulla sua metà assieme all’usufruttuario convivente?
 

condobip

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Proprietario Casa
Codice Civile;

Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Codice Civile;

Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.


:ok:
Dovrebbe comunque partecipare solo a quelle disciplinate dall'art. 1005 c.c.
L’articolo 1005 c.c. mette a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, ossia “le riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzioni delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”.
 

condobip

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D'accordo, ma non dimentichiamo che in questo caso particolare, il nudo proprietario vive assieme all'usufruttuario, per cui una parte delle spese ordinarie (da stabilire e mi sembra equo il 50%), dovrebbe essere anche a suo carico.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
D'accordo, ma non dimentichiamo che in questo caso particolare, il nudo proprietario vive assieme all'usufruttuario, per cui una parte delle spese ordinarie (da stabilire e mi sembra equo il 50%), dovrebbe essere anche a suo carico.

Francamente mi sembrerebbe più equo anche a me, ma se il nudo proprietario non acconsente, o non ha soldi, rimane solo il c.c. . Il fatto è che essendo la proprietà immobiliare indivisa il nudo proprietario del 50%, vivendo nella casa, usufruisce ugualmente della sua parte di proprietà più il rimanente 50% di proprietà genitoriale. Ora, se alla madre può non versare alcuna cifra per un fatto di stretta parentela e per un fatto di non avere redditi (anche se trentenne), alla moglie dello zio, alla quale il marito ha lasciato l'usufrutto, questa situazione incomincia a stare stretta sopratutto perché il giovane si comporta già come se fosse il proprietario dell'intero appartemento. Da questa situazione è originata la richiesta di compartecipazione alle spese condominiali per la sua metà di proprietà.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
E' l'usufruttuario che ha il diritto della cosa (cc art. 981) e non il nudo proprietario, potrebbe addirittura porre l'appartamento in affitto, (godendo il frutto) ed andare ad abitare da un'altra parte, e se in questo caso il figlio è ancora abitante con il padre (usufruttuario), potrebbe essere allontanato in attesa del termine dell'usufrutto, ma non credo che in questo caso potrà succedere una cosa del genere, appunto perchè il padre non avrà mai il coraggio di fare questa azione, meglio, secondo me giungere ad un accordo per dividere le spese.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il nudo proprietario del 50% di un appartamento indiviso, che vive comunque nell’appartamento stesso essendo figlio dell ' altro 50%, anch'esso è convivente, è tenuto a concorrere al pagamento delle spese condominiali sulla sua metà assieme all’usufruttuario convivente?
Non è per me chiaro l'assetto proprietario, puoi indicarlo con parole diverse? Grazie.
 

adimecasa

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Professionista
non cambia nulla, il nudo proprietario è ospite dell'usufruttuario, e vige solo gli accordi tra di loro, per le spese condominiali, per altre spese vige il c.c. artt. 1004 1005 c. s. gia evidenziato, ciao
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è per me chiaro l'assetto proprietario, puoi indicarlo con parole diverse? Grazie.
anche se ti ha già risposto Adimecasa mi siego meglio.
L'appartamento di circa 220 mq, 6 camere e tripli servizi, ottenuto unendo i due appartamenti presenti sul medesimo piano; è caduto in successione con la morte dei genitori a due fratelli: un maschio ed una femmina; quindi ognuno preprietario al 50% . Entrambi, con la disponibilità fisica dell'appartamento decidono di ritornare nella casa genitoriale: il maschio sposato e senza figli; la femmina vedova con un figlio. Il fratello maschio, prima di morire, vende al nipote la nuda proprietà del suo 50% riservando l'usufrutto a se stesso ed alla moglie, con diritto di accrescimento. Il maschio muore e ci si ritrova nella situazione che ho accennato: un pieno proprietario del 50% dell'appartamento, un nudo proprietario dell'altro 50% ed un usufruttuario del medesimo altro 50%.
 

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