confusa

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno a tutti.
Nel condominio dove abito c'è uno studio professionale.
Sono due professionisti: fratello e sorella. La sorella è avvocato, il fratello commercialista.
Questo studio si trova al quarto piano.
C'è un ascensore, ma ci sono state varie polemiche da parte dei condòmini su come deve essere ripartita la spesa.
Quasi tutti sostengono che la spesa di uno studio professionale per l'ascensore deve essere maggiorata rispetto a un appartamento adibito ad abitazione, qualcuno (ovviamente i due professionisti) sostengono si debba calcolare a millesimi.
Un saluto a tutti
Confusa
 
U

User_29045

Ospite
certo Nemesis, ma stavo parlando dell'uso dell'ascensore, nel senso dell'energia elettrica

Anche io sopra casa mia ho una cara vecchina di 80 anni che ha 4 figli (finti disoccupati, altra gente che prende il reddito di cittadinanza), N nipoti e M pronipoti, e a casa sua è un viavai continuo di gente, a tutte le ore del giorno e della notte, fanno casino e chiaramente usano l'ascensore (a spese dell'intero condominio), lei e tutti i suoi amabili parenti (questo in barba alla normativa Covid ovviamente, ma lasciamo stare).
Eppure lei continua a pagare, per l'ascensore, come se fosse una povera, dolcissima vecchina che vive sola, come dice teneramente di essere e come risulta all'anagrafe, visto che è vedova: esiste, nelle tabelle millesimali di cui dovresti avere copia, una colonna chiamata "Ascensore" o "Millesimi ascensore", che stabilisce come deve essere ripartita la spesa per l'ascensore: nulla a che vedere coi millesimi di proprietà generale.

Quindi, come spiega @Nemesis, o esiste un regolamento contrattuale che deroga (cioè dispone diversamente) rispetto al riparto per "millesimi ascensore", oppure qualunque delibera assembleare che venga presa per penalizzare il vostro studio professionale, sarebbe radicalmente nulla.
 
U

User_57897

Ospite
Il calcolo dei millesimi di un immobile è un passaggio MOLTO delicato. Deve essere redatto da persone esperte. Pur esistendo programmi assolutamente validi (non posso citarli o farei pubblicità occulta) bisogna soprattutto conoscere gli aspetti giuridici da applicare. Esistono dei principi di base che di solito vengono applicati in base all'uso oltre che al piano. L'utilizzo di un ascensore pertanto viene attribuito in proporzione al piano, (analogamente al costo manutenzione scale, pulizia scale, luce scale) ne consegue che il costo dell'utilizzo del piano quarto risulta maggiore ripetto all'utilizzo del primo piano; al piano terreno l'uso risulterebbe escluso, ammesso che non sussista un utilizzo tipo: accesso al piano soffitte o alla copertura per manutenzione ... es.: pannelli fotovoltaici comuni o dell'immobile x ... Il fatto che ci sia una vecchietta o un giovanotto non può giuridicamene (a mio avviso) fare differenza sostanziale. Il tutto DEVE essere ratificato nel Regolamento di Condominio. Se non esiste, il redattore del piano Millesimale dovrebbe redigere un modello di regolamento che poi va approvato secondo le nuove disposizioni di Legge sul Condomino (Legge 220/2012 Riforma del Condominio). Prima il limite per l'obbligo d'avere un amministratore era quando si superavano le 4 "proprietà" dopo la riforma l'obbligatorietà scatta da otto condomini proprietari. Comunque se risulta indispensabile (che rogna procedere in tal modo!) si può richiedere al Tribunale Ordinario, unico competente in materia Giuridica, la nomina di un Amministratore (in tal caso viene imposto!) I Millesimi ora, rispetto a prima, possono essere approvati a maggioranza (prima serviva l'unanimità)
Risposta al quesito: il calcolo va fatto in bse all'utilizzo della struttura e in base al piano: evidente che se un Ufficio con afflusso di persone (utenti, personale addetto, personale stabile e dirigente) si trova la piano quarto utilizza necessariamente molto di più il mezzo (ascensore) del piano primo (abitazione con es. 4 persone di famiglia).
Possono esistere altri parametri che incidono. Ma il principio giuridico certamente dovrebbe corrispondere a questo indirizzo.
Comunque penso sia corretto far valere i propri diritti. Bella battaglia contro uno Studio Legale. Da divertirsi, proprio!
 
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User_29045

Ospite
dopo la riforma l'obbligatorietà scatta da otto condomini proprietari.

PIU' DI otto proprietari. Scatta da nove proprietari, insomma.

L' articolo 1129 del Codice Civile, come modificato dalla riforma del condominio, indica:”Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario”.
 
U

User_57897

Ospite
se scrivo più di otto evidentemente ... quanto è matematicamene più di otto ?
Non facciamo queste sottigliezze. Dai!
 
U

User_29045

Ospite
se scrivo più di otto evidentemente ... quanto è matematicamene più di otto ?
Non facciamo queste sottigliezze. Dai!

Hai scritto che scatta "da otto proprietari". In matematica, "da 8" significa "maggiore o uguale a 8".

Il codice civile invece dice chiaramente "più di otto" che in matematica significa "strettamente maggiore di 8", e trattandosi di persone, vuol dire "almeno 9".
 
U

User_57897

Ospite
stiamo facendo una disquisizione inutile allo scopo della risposta al quesito posto, va bene, hai ragione, partendo da nove ok.
Comunque il Tribumale può indicare anche un Amministratore con meno proprietari. Se del caso.
Decide sempre comunque il Giudice del T.O. se interpellato.
 
U

User_29045

Ospite
stiamo facendo una disquisizione inutile allo scopo della risposta al quesito posto, va bene, hai ragione, partendo da nove ok.

Non sono pignolerie e non sono disquisizioni inutili, anzi è bene precisare queste cose, premettendo che nessuno riceve un premio quando corregge, e nessuno viene penalizzato se sbaglia.

Io per lavoro devo essere preciso, e se do una specifica funzionale con scritto "da 8", quando poi il programmatore scrive ">=8" nel software, non mi posso arrabbiare.
 

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