guidogub

Membro Junior
Scusate, volevo sapere secondo Voi la ripartizione dei costi dell'assicurazione del palazzo con quale tabella va fatta ed invece il rifacimento impianto elettrico androne e scale come va ripartita ? Grazie a chi rispondera' . Guido
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Assicurazione, impianto elettrico androne, e rifacimento dell'impianto elettrico delle scale per millesimi di proprietà, tabella "A" (1°c. art. 1123 codice civile), anche se ci sono dei pareri diversi per l'impianto delle scale, che dicono proporzionale all'altezza piano (2°c. art. 1123 codice civile)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Queste ripartizioni dovrebbero essere indicate nel regolamento di condominio. Se così però non è, vale quanto detto da 'condobip'.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Pienamente concorde con i mei due predecessori, siccome il tema è abbastanza controversio tra fazioni che hanno interessi diversificati, ti riporto alcune info che potrebbero venirti utili, nel caso la pitturazione delle scale è equipollente al rsto dei lavori per il suo rifacimenti e manutenzione.

Le scale
in tema di condominio, i muri delimitativi del vano SCALE non sono considerati alla stregua delle SCALE stesse né accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso.
Le SPESE di pitturazione del vano SCALE si ripartiscono per mm. di proprietà:
1) millesimi di proprietà.
2) art. 1124cc o 1123 II comma

Le scale sono un elemento indefettibile di ogni condominio. Esse, infatti, sono quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale. Proprio per questa loro funzione sono inserite tra i beni di proprietà comune. Come detto per tutte le altri parti, si tratta di una presunzione legale che può trovare smentita negli atti d’acquisto o nel regolamento condominiale contrattuale. Il tema della proprietà delle scale ha creato contenzioso soprattutto in relazione ai quei condomini che abitano il piano terra ed hanno un ingresso autonomo. Pur non essendoci unanimità di vedute, si segnala che l’indirizzo giurisprudenziale più recente considera le scale bene di proprietà comune con riferimento anche a quei condomini che avendo un negozio, o un appartamento a pian terreno, hanno accesso diretto alla strada. Ciò perché "le scale, come i pianerottoli quali componenti essenziali di esse, elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per accedere al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di provvedere alla loro conservazione, tali beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada, essendo anch'essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura dell'edificio della quale anch'essi godono" (così Cass. n. 15444 del 2007). Alle scale sono equiparati i pianerottoli considerati di proprietà comune, quali prolungamento delle scale e comunque struttura ad esse funzionalmente collegata. Se un condominio è composto di più scale (es. il c.d. condominio parziale) la proprietà dei condomini sarà limitata alle scale di pertinenza.
 

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