abontempi

Membro Attivo
Proprietario Casa
ho acquistato di recente un appartamento in un condominio, non ho ancora avuto il regolamento condominiale che mi sarà consegnato al momento in cui porterò il contratto all'amministratore, ora stanno per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni che sono state stabilite dall'assemblea condominiale a cui partecipava il precedente proprietario. devo sostenere interamente l'importo di mia competenza o una parte deve essere pagata dal precedente proprietario?
grazie per la risposta
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto dipende dagli accordi che avete stipulato in fase di rogito, ovvero tra te e il venditore (ex proprietario), comunque per il condominio se tu l'attuale proprietario e probabilmente sarà a te che verrà chiesto il pagamento, perchè sei debitore in solido con l'ex, ma portai richiedere al precedente secondo l'accordo, oppure secondo questo principio formulato dalla CdC;

In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010)
 

hanton21

Membro Assiduo
il vecchio proprietario paghera' TUTTE le pendenze e spese condominiali straordinarie decise et iscritte nell'ultima riunione condominiale....le spese condominiali rateali (di solito) in via NON straordinaria (riscaldamento,scale etc) solamente fino all'atto del rogito
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quando si acquista un immobile si acquista in TOTO, ossia al momento del rogito notarile chi compra si accolla debiti e/o crediti del venditore fino a quel momento, a meno che non sia esplicitato diversamente nel rogito.
Il fatto che l'assemblea abbia deciso di eseguire i lavori tempo prima del suo acquisto non obbliga il venditore a pagare alcunchè. Lei deve pagare tutto quanto di sua spettanza dalla data del rogito mentre il venditore dovrà pagare le pendenze fino alla data del rogito. Se per caso il venditore avesse già dato un anticipo per i lavori da effettuare, Lei non gli dovrà dare alcun rimborso.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
:-o Scusate, ma non c'è scritto da qualche parte ( intendo una legge ) che chi ACQUISTA è responsabile sino ad un anno prima?
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
:-o Scusate, ma non c'è scritto da qualche parte ( intendo una legge ) che chi ACQUISTA è responsabile sino ad un anno prima?
No, la legge (non ricordo il numero) afferma che il venditore paga fino alla data del rogito tutte le pendenze fino a quella data, mentre il compratore paga a partire dalla data del rogito. E' successo a me personalmente.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:-o Scusate, ma non c'è scritto da qualche parte ( intendo una legge ) che chi ACQUISTA è responsabile sino ad un anno prima?
Infatti è così, è debitore in solido;

Disp. Att. Cod. Civ. Art. 63
..
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
...


Ovviamente tra i due potrebbe esserci un altro accordo alla stipula del Rogito, però di solito l'amministratore in caso di debito si rivolge all'attuale condomino, il quale per forza dovrà pagare ma potrà far valere l'accordo stipulato, oppure l'art 63 sopradetto, rivalendosi (per l'accordo e/o le spese comuni) sul precedente condomino il quale non ha pagato la sua parte.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Cercando l'argomento per essere più preciso ho trovato delle affermazioni a riguardo, nel senso, una volta acquistato l'immobile il compratore deve rispondere dei debbitoi, nei confronti del condominio, fino a due anni prima ( io sapevo un'anno ) fermo restando che poi chiederà il rimborso al vecchio proprietario, anzi e l'amministratore non si è mosso e sono passati più di due anni l'ammanco lo anticipa lui per poi rifarsi sul vecchi proprietario, del resto mi sembra anche giusto se è un professionista non può non chiedere l'ingiunzione di pagamento come è previsto, poi ogni eccezione conferma la regola che come sappiamo in Italia c'è nè sono a bizeffe.
Ma ritornando al problema principale, ( pensiero personale ) se anche i lavori sono stati decisi in precedenza, e io acquirente per inesperienza, per la foga di comprare ecc. non ho controllato le pendenze, cosa avrebbe cambiato? se i lavori cosidetti straordinari si devono fare, si devo fare, o decisi anche con il mio favore o con il mio diniego ma la maggioranza non avrebbe deciso comunque? e poi chi godrà dei lavori per il futuro? il vecchi proprietario o il nuovo? è chiaro che chi acquista già deve spendere un bel po di soldi ma, ma, ma, la realtà e che nel condominio non si è mai d'accordo al 100% per 100% Vi lascio una buona giornata a tutti :D
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
La chiarezza delle spese condominiali da affrontare da parte del proprietario in caso di compravendita dipende molto dalla buona fede di chi vende nel rispetto di chi acquista, c'è per questo un altra sentenza precedente a quella che io avevo postato;

La deliberazione dell'assemblea condominiale riguardante l'esecuzione di opere straordinarie all'edificio, precedente di qualche giorno la vendita di unità immobiliari, determina che gli acquirenti debbono pagare le spese relative, trattandosi di obligationes propter rem. Non esclude il debito degli aventi causa verso il condominio la mancanza di informativa tra le parti circa la deliberazione stessa e gli acquirenti sono chiamati a rispondere delle spese solidalmente con l'alienante, non al suo posto. E,dal momento che la buona fede avrebbe voluto che l'obbligazione fosse dichiarata nelle trattative e indicata nei contratti, poichè rilevanti nel sinallagma, la parte venditrice è tenuta alla manleva per tali spese. (Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 settembre 2006, n. 10141)
 

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