Maria Rosaria78

Nuovo Iscritto
Buongiorno, vi spiego la mia situazione:
io sono proprietaria di un locale commerciale che fa parte di un condominio.
Questo condominio (palazzo con le abitazioni) ha l'entrata in una via, il mio locale si trova su un'altra strada.
Premetto che io non sono mai entrata nel palazzo, non so nemmeno come è fatto, non ho nemmeno le chiavi.
Vi chiedo, devo pagare le spese per riparare il portone??
O è possbile in base a questa sentenza: "In altri termini, ritenendosi in tali decisioni che “la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio alla stessa stregua di un titolo contrario”, benché si sia richiamato erroneamente il concetto di presunzione, del tutto estraneo alla norma dell’art. 1117 civ., si è pero, enunciato anche il principio, indubbiamente corretto, secondo cui una cosa non può proprio rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà (così Cass. SS.UU. 7 luglio 1993 n. 7449)." non pagare visto che le scale, il portone viene usato solo da coloro che abito nel palazzo??
Grazie mille
Maria Rosaria Pasquino
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La legge precisa che l' androne, le scale, i portoni d' ingresso, i portici, i locali della portineria e in genere quelle parti dell' edificio necessarie all' uso comune sono di proprietà di tutti i condòmini, salvo in caso che sia diversamente previsto nel titolo: cioè nell' atto di acquisto o nel regolamento di natura contrattuale.
Pertanto, anche i proprietari di locali a piano terra, pur avendo accesso direttamente dalla strada, sono comproprietari degli spazi comuni dell' edificio suddetti.
Detti spazi, in quanto comuni, costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa del fabbricato.

Il principio generale secondo cui le spese condominiali devono essere ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, è mitigato in quanto il legislatore ha provveduto a specificare che, in presenza di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono da ripartire in proporzione dell' uso che ciascuno può farne.

Il contenuto di questa disposizione può creare nei proprietari dei negozi la convinzione errata di ritenersi esclusi dal contribuire alle spese riguardanti beni o servizi di cui non usufruiscono il godimento, oppure di cui di fatto godono un diritto di gran lunga inferiore rispetto agli altri condòmini.

Infatti, è pacifico che, qualora nell' edificio condominiale siano compresi locali forniti di un accesso diverso rispetto all' androne e del vano scale, anche i proprietari di detti locali sono tenuti, se non ci sono specifiche disposizioni nel regolamento contrattuale o nei singoli atti di acquisto, a concorrere alle spese di manutenzione e di ricostruzione dell' androne o delle scale, in rapporto e proporzione all' utilità che anch' essi possono trarne, quali condòmini, per accedere nei locali della portineria, del tetto, del solaio o del lastrico solare.

Proprio per questo motivo, infatti, anche i proprietari di autorimesse e magazzini devono concorrere alle spese di illuminazione e di pulizia dell' androne e delle scale, in quanto usufruiscono potenzialmente anche di questi servizi.
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Grazie mille, la stessa cosa vale anche per l'ascensore, devo pagare le spese per l'ascensore????
Maria Rosaria

certo ma pagherai meno di chi abita ai piani superiori.
Dovrai partecipare alle spese di “manutenzione e ricostruzione” sia delle scale, sia dell’ascensore per la quota millesimale, non parteciperai invece alle spese “d’uso” come la pulizia, la luce e l’energia elettrica consumata dall’ascensore.
I condomini che non usufruiscono dell'ascensore non pagano le spese di pulizia e di esercizio Trib. civ. Genova, sez. III, 2 maggio 2003, n. 1512 In assenza di prova circa l'esistenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, deve applicarsi il criterio legale secondo cui anche i proprietari di unità immobiliari poste al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, essendo comunque comproprietari dell'impianto comune, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione, mentre gli stessi sono esonerati ex art. 1123, secondo comma, c.c., dal contribuire alle spese di esercizio e di pulizia di tale impianto.


http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm

http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Ci sono molte sentenze in materia, talvolta anche discordanti per qualche aspetto....però, giustamente, permane sempre il principio: "... in presenza di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono da ripartire in proporzione dell' uso che ciascuno PUO' farne...". In questi casi, spesso, fermo restando la tabella d'origine contrattuale, esistono più sottotabelle, magari assunte nel tempo per ripartite più congruamente talune spese di esercizio quali proprio quelle legate all'ascensore, alla illuminazione e pulizia delle scale, al cortile condominiale...nonchè alla destinazione d'uso allorquando per qualche unità viene mutata rispetto a quella d'origine...Viene difficile non rappresentare solidarietà...
 

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