milanesi

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Nel mio condominio di 120 appartamenti, solamente 70 hanno posto auto privato nel cortile condominiale formato da una striscia di passaggio comune con i posti auto a spina di pesce. Tutti i condomini hanno diritto di carico e scarico in una apposita zona di ampiezza pari due posti auto. I 50 condomini che accedono raramente al cortile solo per carico e scarico devono partecipare alle spese di manutenzione del corridoio centrale di transito al pari degli altri 70, oppure partecipare solo per millesimi per le sole superfici di carico e scarico, secondo l’art. 1123 comma 2° e 3°?
Gazie.
G.Milanesi
 

Marco Giovannelli

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Professionista
secondo me la parte condominiale (quella di carico e scarico) va ripartita in base ai millesimi di proprietà (TAB. A) o ancora meglio in divisione perfetta, mentre la restante parte va pagata in proporzione millesimale da chi lo utilizza (dei posti auto naturalmente) e qualora non ci fossero i millesimi dei posti auto in divisione perfetta. Poi andrebbe fatta una distinzione: i posti auto sono assegnati ( per esempio il condomino dell'interno 58 parcheggia soltanto nel posto 58) oppure sono liberi (il condomino dell'interno 58 parcheggia dove vuole)?

saluti
 

milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vorrei meglio precisare la mia opinione sulle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie.
La parte adibita a scarico e scarico di tutti i condomini deve essere ripartita su tutti i 120 condomini secondo i millesimi di proprietà degli appartamenti, come da tab. A da lei giustamente affermato.
Tuttavia la parte centrale del cortile è adibita a solo passaggio per l’accesso sia ai due posti di carico e scarico e sia ai 70 posti auto di proprietà privata ed uso esclusivo (con pertinenza agli appartamenti come da rogito). A mio parere le spese dovrebbero essere divise in 70 + 2 = 72 parti, delle quali ognuna delle 70 al suo legittimo proprietario ed esclusivo utilizzatore e le restanti 2 divise per millesimi tra tutti i 120 condomini che ne possono fare teoricamente uso. Poiché il rifacimento del lastricato centrale di passaggio è stato di notevole entità economica, non mi appare giusta la semplice suddivisione delle spese per millesimi di proprietà condominiale (tab A), coinvolgendo anche chi non ha neppure l’automobile. Anche le spese sostenute per la sostituzione dei motori elettrici dei cancelli non dovrebbe essere divisa semplicisticamente per millesimi di proprietà ma anch’essa ripartita come sopra esposto (in conformità all’art. 123 del c.c.2 e 3 comma), intendendo che l’uso che ciascuno può farne è proporzionale alle superfici che si affacciano alla zona centrale di passaggio.
Cosa ne pensate?
Grazie.
G.Milanesi
 

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