PaoloPietro

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
salve,

il palazzo in cui abito consta di terrazza ad uso esclusivo dei proprietari dell'ultimo piano.

La terrazza è delimitata da un muro che funge da parapetto, in linea con la facciata del palazzo. Al di là del parapetto si estende, grossomodo in linea con il pavimento del lastrico solare, un frontalino sporgente per circa 80 cm, privo di ringhiera o protezione alcuna, quindi inaccessibile a meno di scavalcare il parapetto.

Poichè sia il parapetto che il frontalino saranno oggetto di manutenzione straordinaria, mi premerebbe avere un parere sul modo corretto di ripartirne le spese relative, se:

1) in base ai millesimi ;

2) 2/3 ai condomini sottostanti ed 1/3 ai proprietari della terrazza,

3) Altro

Laddove possibile, la citazione degli articoli del cc o di eventuali sentenze cui si puo' fare riferimento sarebbe cosa graditissima, viste le discussioni attualmente in atto in assemblea condominiale.

Grazie mille
PaoloPietro
 
O

Ollj

Ospite
Frontalino post parapetto: salvo non risulti altro da titolo, il bene deve presumersi comune e a protezione sottostante; ripartizione della spesa su base millesimale.
Lastricato solare: spesa da ripartirsi 1/3 - 2/3 ex art.1126 Cc
Parapetto: spesa ad integrale carico di chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare = sua funzione non è di copertura ma di tutela per quanti usano il lastrico esclusivo.

Cassazione sentenza 25.02.2002 n° 2726
L'art. 1126 cod.civ., con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, individua la misura del contributo, per le spese di riparazione e ricostruzione, dovuta dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma, sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) fra l'utilitas connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare, e l'utilitas, ritenuta dalla norma prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare principalmente adempie a vantaggio di tutti i condomini. Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.civ.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.09.2012 n° 16583
in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento
 

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