Mauro1949

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti.
Nel mio condominio,causa assestamento del terreno sottostante, il pavimento di alcuni box privati si è abbassato di circa 6/8 centimetri per cui bisognerà intervenire : smantellare il vecchio pavimento, rinforzare il terreno sottostante,rifare la soletta di cemento armato e rifare il pavimento.
L'amministratore sostiene che essendo il suolo sottostante il palazzo una parte comune, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini.
Come ripartire le spese e in che misura?
Un grazie anticipato a chi potrà rispondermi.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Per rispondere a questo quesito è necessario prima leggere con molta attenzione il regolamento in vigore, nonchè prendere visione con attenzione delle tabelle millesimali, e della storia del condominio.

Non è una questione facile, anche perchè a quanto scrivi ci sono in ballo un sacco di soldi.
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
Personalmente non avrei particolari dubbi, il primo comma dell'art. 1117 del CC mi sembra abbastanza chiaro:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni .....
Una parte privata (pavimento autorimesse) subisce un danno da una parte comune (suolo su cui sorge l'edificio - fondazioni).
Dopo aver verificato se il rogito non prevede clausole diverse, la ripartizione delle spese per l'intervento manutentivo dovrà avvenire per millesimi di proprietà generale.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
il danno delle fondamenta dei box vanno ripartiti al 50% tra i due proprietari per quanto riguarda la soletta o il sottofondo, e il resto ognuno si paga il proprio danno quello sotto l'eventuale sostegno con getto di cemento siringato,e quello che utilizza il pavimento si paga il resto della copertura con il massetto ed la piastrellatura:daccordo:

ma solo quelli interessati al danno
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
Il danno è stato procurato da un cedimento di una parte comune e come tale va risarcito.
Se ho dei problemi al tetto e mi piove in casa, il condominio dovrà provvedere alle opere di manutenzione ed al risarcimento dei danni dell'appartamento sottostante, compreso il rifacimento dell'intoncao interno ammalorato e relativa tinteggiatura. Ovviamente io contribuirò per la mia quota millesimale.
Allo stesso modo il sottosuolo, che è la parte finale, in basso, del volume del fabbricato.
L'art. 1125 è relativo ai solai intermedi, ma sono unaltra cosa.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x Dante De Simone nessuno a citato l'art. 1125, il mio riferimento faceva all'art. 1123:daccordo:
Vedi cassazione civile, sez. II, 05/05/2010, n. 10858
Giust. civ. Mass. 2010, 5, 681 CAPITO??
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
La sentenza menzionata non c'entra nulla con il caso in esame, stiamo parlando di sottosuolo con sopra autorimesse, non suolo con sotto delle autorimesse:
" Cassazione 05/05/2010 n. 10858: Riparto della spesa per la riparazione del cortile o viale di accesso che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino"
Per individuare meglio l'argomento allego disegni tratti da un volume, tutt'ora interessante, del compianto Avv. Pirelli di Milano, che qualche amministratore ricorda sicuramente.
 

Allegati

  • 20110520092219430.pdf
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