Brian

Nuovo Iscritto
Siamo di nuovo a discutere, in assemblea, quanto e' lecito addebitare (costi per la pratica SCIA ex CPI) ai condomini non proprietari di box. Gli artt. 1117 e 1123 non chiariscono effettivamente questo punto abbastanza "spinoso". Se l'obbligo (della SCIA) sussiste in quanto esistono automezzi potenzialmente pericolosi per incendi e/o scoppi nell'area box(sup. a 300 mq); e' anche vero che se gli automezzi non esistessero ( e neppure i box) non saremmo tenuti e abbligati a tale normativa.
In altre occasioni e in altri siti/forum mi e' stato risposto che "Ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile,2° e 3° comma, non sono tenuto a concorrere".
Difficile, comunque, spuntarla in assemblea visto la mancanza di "precedenti" o casi analoghi.
Un Vs parere ?
Grazie
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Siamo di nuovo a discutere, in assemblea, quanto e' lecito addebitare (costi per la pratica SCIA ex CPI) ai condomini non proprietari di box. Gli artt. 1117 e 1123 non chiariscono effettivamente questo punto abbastanza "spinoso". Se l'obbligo (della SCIA) sussiste in quanto esistono automezzi potenzialmente pericolosi per incendi e/o scoppi nell'area box(sup. a 300 mq); e' anche vero che se gli automezzi non esistessero ( e neppure i box) non saremmo tenuti e abbligati a tale normativa.
In altre occasioni e in altri siti/forum mi e' stato risposto che "Ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile,2° e 3° comma, non sono tenuto a concorrere".
Difficile, comunque, spuntarla in assemblea visto la mancanza di "precedenti" o casi analoghi.
Un Vs parere ?
Grazie
Sì, la spesa relativa alla SCIA (ex CPI) è a carico dei SOLI proprietari utilizzatori dei box auto (art. 1123 c.c. III° co.)
Il vantaggio (ovvero l'utilità di cui parla il III° co. del suddetto art. 1123 c.c.) sta nel fatto che, essendo i proprietari dei box i soli responsabili della sicurezza degli stessi, non dovranno risarcire danni ad altri nell'eventualità di incendi.
(Ogni assemblea può, comunque, deliberare così come ritiene più opportuno).

Saluti
dolly
 

Brian

Nuovo Iscritto
Grazie. Purtroppo in assemblea, complice l'amm.re, dicono che -. secondo loro - anche i non proprietari di box devono concorrere, in misura inferiore, alla spesa SCIA poiche' coinvolge anche la parte comune (cioe' l'area box che e' parte condominiale) tipo 1/5 del totale spesa pratica e tutto cio' concernente. La SCIA e' una pratica e una normativa di sicurezza aggiuntiva per tutto il condominio percio', dicono, ne trae beneficio anche chi non e' proprietario di box. Non essendoci uno "storico" pregresso e,visto la materia abbastanza giovane, non saprei quanto e' conveniente assumere una posizione rigida oppure trovare un'accordo bonario.
Grazie
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Brian se non possedi box non devi fare nessuna spesa, questa spesa necessità perchè ci sono box, altrimenti non ci sarebbe stata ciao
 

Brian

Nuovo Iscritto
Brian se non possedi box non devi fare nessuna spesa, questa spesa necessità perchè ci sono box, altrimenti non ci sarebbe stata ciao

Grazie
Purtroppo gli "altri condomini" sono d'accordo per farmi pagare una parte di spesa. Quindi 1) accetto tale soluzione e chiudo la diatriba 2) mi rivolgo ad un legale per vedere di far valere le mie ragioni. (?)
Grazie
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
QUELLO CHE TI STANNO CHIEDENDO è UN CONTRIBUTO DELLE SPESE CONDOMINIALI PER L'AREA CONDOMINIALE E NON PER IL BOX, QUESTO è ALTRA COSA, se ti chiedono un minimo di contributo dallo e non crearti dei precedenti, se utilizzi l'area condominiale anche se non l'utilizzi la devi pagare per quota ciao
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Lo studio dell'associazione anaci non fa testo al post del forumista brian, il problema è le spese della scia per mettere in sicurezza e da sostenere nel corsello dei box, che serve solo a chi possiede il box, è da addebitare a chi possiede i box
 

Brian

Nuovo Iscritto
La questione è più complessa di quanto apparirebbe . Questo studio dell' ANACI di Bologan centra le difficoltà: E' lungo ma molto interessante ed utile
2_12.pdf[/url]
....

Grazie; effettivamente la questione non e' semplice. Come dice l'art. 1123 3°comma: ".....Le decisioni e


l’obbligo di sostenere le relative spese, possono essere pertanto assunte

dal solo gruppo di condomini che ne tra utilità, ai sensi del 3° comma

dell’art.1123.

o le parti

comuni sulle quali si è tenuti ad intervenire, separando quindi le parti

comuni del 1° comma e i relativi costi, dalle parti comuni del 2° e del 3°

comma, procedendo poi ad una suddivisione di scelte e costi, il progetto

di adeguamento..."

Non facile separare i costi e gli obblighi derivanti dalle regole SCIA che "mischiano" le parti private (box) e le parti comuni (area corsello box) Si potrebbe ipotizzare che per l'80% ne traggono beneficio i proprietari box e per il restante 20% altri non possessori di box. Stesso discorso (oltre che per la SCIA) anche per le manutenzioni e riparazioni area box (privata e comune) es: bocche di lupo, infiltrazioni acqua da giardini sovrastanti alla parte inferiore mista privati/comune, ecc. Puo' essere una discussione senza fine, il buon senso mi dice che ci si puo' accordare con un 20% di media da accollare anche ai non proprietari di box quale "contributo delle spese per l'area condominiale".
Grazie
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto