StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
I comproprietari di un appartamento e la proprietaria di altro appartamento allo stesso piano, impugnavano una delibera assembleare che, a maggioranza, aveva deciso di determinare le spese di pulizia del loggiato e delle scale quantificandole indistintamente nell'intero: per il loggiato lire xxx secondo i millesimi, per le scale, il portone di ingresso e le lampade esterne, secondo i millesimi delle scale.
Costoro contestavano l'inesattezza della ripartizione posto che il loggiato aveva maggiore estensione e doveva essere pulito due volte a settimana mentre per le scale era prevista una pulitura settimanale.

Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda dei condomini mentre la Corte di appello di Firenze ribaltava il giudizio in quanto annullava la deliberazione dell'assemblea rilevandone la violazione dei criteri tabellari, avendo a torto il primo giudice ritenuto di non poter interferire sulla facoltà di scegliere quante volte si debbano pulire le scale mentre la contesa riguardava la distribuzione della spesa globale.
Infine la controversia approdava alla Corte di Cassazione e la seconda sezione decideva con la recente sentenza 6434/14 depositata il 19 marzo 2014 che ha rigettato il ricorso.

La sentenza del 19 marzo evidenzia che il tribunale di primo grado non aveva colto il vero senso della contesa, cioè la distribuzione della spesa globale per pulizie di scale, loggiati, androni, non corrispondente ai criteri di partecipazione individuale indicati dal codice.
La violazione dei criteri tabellari è insita anche nel fatto che erano state incluse nella spesa delle scale, che va ripartita in funzione dell'altezza di ciascun piano, voci soggette alla regola dei millesimi di proprietà come la pulizia dell'androne, del portone principale e delle luci esterne, non ampliava il tema del contendere.

In conclusione va detto che gli esborsi per la pulizia dell’androne, del portone principale e delle luci esterne, non possono considerarsi spese globali da dividersi in pari misura tra tutti i condomini ma vanno ripartite secondo le tabelle millesimali.


Avv. Luigi De Valeri
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
"il tribunale di primo grado non aveva colto il senso del contendere" :risata: :risata: :risata: :risata: :shock:
Avvocato De Valeri sono colpita. Complimenti per la chiarezza.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
L'hanno scritto loro? Nero su bianco? Allora c'è da piangere. Ribaltare e' pure possibile. Ma dargli degli incompetenti...
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Buongiorno, scusi avvocato, potrebbe anche cortesemente farci sapere quanto è durata per la giustizia italiana questa telenovela? tanto per farci del male.....
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
arciera c'è ne sono anche di peggio, se vai a visitare qualche sentenza ti si arricciano i capelli, il secondo grado annulla il primo grado, la cassazione annulla il secondo e da ragione al primo, e di seguito il popolino cosa fà, paga e tace
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
BBBRRR mi viene il freddo al solo pensiero ma la domanda la pongo ugualmente visto l'argomento: e quando è un amministratore che sbaglia ad usare le tabelle millesimali e pur facendo notare la cosa lui risponde, non posso decidere io ma la maggioranza.
Cosa fare?
Denunciare l'amministratore che per sbagliare ha saputo decidere lui o il condominio che pur essendo presente e pertanto conoscente della cosa non interviene, pensando, che ci frega tanto è lui che deve pagare una quota che non gli spetta.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
chissa perchè chiacchia trova sempre un colpevole, perchè noi tapini amministratori non chiediamo consiglio, prima di far deliberare ed approvare un riparto in assemblea condominiale
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
c'è un essere che sentenziava quasi sempre esatto e giusto purtroppo è stato messo in croce proprio da quelli che credevano di saperne di più
 

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