marestella

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti,
vorrei un'informazione perchè nel forum non ho trovato risposta.
Sono prpprietaria di un appartamento al 1° piano di un condominio di 3 piani (il 3° piano è composto da 3° piano più mansarda).
A quest'ultimo inquilino ci sono parecchie infiltrazioni di acqua nel soffitto e lui ha comprato casa da circa tre anni da un proprietario, mentre io ho acquistato nel 2004 quindi la costruzione non ha ancora 10 anni.
L'amministratore ci ha contattato comunicandoci che la spesa per la riparazione del tetto è di € 3.000,00 e che la spesa va divisa quasi in parti uguali (secondo i millemisimi riferiti alla superficie) e cioè il proprietario del locale a piano terra circa € 750,00, io € 650,00, l'inquilino del 2° piano € 650,00 ed il proprietario del 3° piano (con due superfici) € 950,00.
Credevo che la spesa dovesse essere quasi tutta del proprietario interessato ed in minor parte agli altri condomini. Ringrazio anticipatamente chiunque può darmi delle informazioni precise, anche perchè io avendo fatto dei lavori nel mio terrazzo per infiltrazioni ai proprietari confinanti (sia di sinistra che di destra), l'inquilino del secondo piano non ha voluto partecipare alla spesa ed anche il proprietario del 3° piano che era il vecchio proprietario non ha partecipato, inoltre quest'estate ho dovuto effettuare dei lavori alla facciata esterna del terrazzo con pannelli e pitturazione perchè appunto c'erano anche infiltrazioni nel mio appartamento ed ho speso € 3.300,00 e non ho chiesto soldi a nessuno visto che mi rispondono che sono difetti dell'impresa costruttrice che orami è fallita.
Vorrei anche sapere che il nuovo proprietario può chiedere anche un risarcimento dal proprietario dal quale ha acquistato.

Grazie e buona giornata

Stella incampo
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se le infiltrazioni sono provenienti dal tetto che è parte comune, tutti i partecipanti al condominio devono partecipare alle spese di ripristino per millesimi di proprietà e non come pensi del solo condomino interessato.
Lo steso principio valeva per la facciata.
 

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