Ennio Alessandro Rossi

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La Cassazione, con sentenza 16743 del 16 luglio 2010, ha chiarito che il Fisco può avanzare la pretesa della maggiore imposta di registro indifferentemente a tutte e due le parti, venditore o acquirente.

La sentenza muove dal principio di diritto che stabilisce che il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro come espressamente prevede l'art. 55 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 634, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 codice civile ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto il pagamento.

Evidentemente la questione si pone quando il debitore a cui compete di pagare la maggiore imposta non assolve l'obbligazione tributaria; e si pone con maggiore gravità quanto il debitore dopo aver alienato l'immobile si ritrovi nullatenente.

Conclusione: E' consigliabile che il contraente nei confronti dell'altro, in sede di compravendita si accerti del pagamento delle imposte e si garantisca per le maggiori imposte derivanti da possibile accertamento a carico della controparte ( scrupolosamente bisognerà valutare questo ultimo rischio analizzando nel merito l' atto notarile con l'aiuto di un commercialista ) ; diversamente potrebbe, suo malgrado - per evitare l'iscrizione di ipoteche giudiziarie da parte dell'esattoria- dover pagare le conseguenze pecuniarie dell' inadempimento altrui, salvo poi esercitare ildiritto di rivalsa ( tramite una azione legale incerta nel risultato ma certamente costosa in tema di onorario)
 

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