stefy1973

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Proprietario Casa
Saluti a tutti, avrei un grosso dubbio riguardante una situazione particolare.
Ho appreso che chi acquista un immobile che è stato ricevuto dal venditore per disposizione testamentaria potrebbe essere a rischio restituzione a causa di azione proposta dal legittimario o da un suo creditore.
Se ho capito bene, il codice prevede la restituzione solo in caso di immobile donato, ma per alcuni sarebbe da estendersi anche al caso di disposizione testamentaria.
Nel caso specifico, l'unico legittimario, figlio della defunta, potrebbe (non è certo, dipende dai valori attribuiti da stime diverse) aver ricevuto per testamento meno del 50% (quota di legittima che gli sarebbe spettata).
Lo stesso legittimario non ha ancora accettato l'eredità, ma, in fase di pubblicazione del testamento, ha comunque espressamente rinunciato alla riduzione, proprio per agevolare eventuali vendite, da parte dei coeredi, di immobili ereditati per effetto del medesimo testamento.
Il coerede venditore dell'immobile interessato, oltre a quello stesso immobile, ha ricevuto dalla defunta anche altri immobili, i quali, da soli, hanno un valore superiore a quanto si stima potrebbe essere l'importo relativo alla lesione della legittima.
Ora, dato che il legittimario ha già rinunciato alla riduzione, l'unico dubbio riguarda l'eventuale creditore del legittimario... in questo caso l'acquirente dell'immobile ereditato che rischi corre?
Grazie in anticipo.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
l'unico dubbio riguarda l'eventuale creditore del legittimario... in questo caso l'acquirente dell'immobile ereditato che rischi corre?
Nessun rischio se l'acquirente è in buona fede.
Il creditore del legittimario (venditore) potrebbe agire in revocatoria, per domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del patrimonio con il quale il legittimario abbia recato pregiudizio alle sue ragioni.
Ma occorrerebbe la prova della partecipatio fraudis dell'acquirente, ossia che fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
 

stefy1973

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Proprietario Casa
Grazie per la risposta.
Precisazione... il venditore dell'immobile in oggetto non sarebbe il legittimario, ma altro coerede.
 

stefy1973

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Proprietario Casa
Nessun rischio se l'acquirente è in buona fede.
Il creditore del legittimario (venditore) potrebbe agire in revocatoria, per domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del patrimonio con il quale il legittimario abbia recato pregiudizio alle sue ragioni.
Ma occorrerebbe la prova della partecipatio fraudis dell'acquirente, ossia che fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Dato che il venditore non è il legittimario, quest'ultimo, che non è escluso dal testamento, non dovrebbe semplicemente far presente che non era consapevole del pregiudizio arrecato dalla sua rinuncia all'azione di riduzione?
E poi, visto che dalla revoca della rinuncia all'azione di riduzione non sarebbe certa una modifica del patrimonio del legittimario, non sarebbe inapplicabile l'art. 2901?
 

stefy1973

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sì. Ma contro chi ha posto in essere atti di disposizione del suo patrimonio, pregiudicando diritti del suo creditore.
Ecco, quindi per revocare rinuncia alla riduzione ex art. 2901 il legittimario avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio, fatto che non trova riscontro, infatti il legittimario, basandosi su stime precedenti non di parte, era (ed è) convinto di aver ricevuto la quota legittima.
 

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