Pinuccia 59

Nuovo Iscritto
Un contratto di locazione abitativa 4+4 redatto ai sensi della Legge n° 431/98, può essere disdettato da parte del locatore se, l'inquilino paga il canone di affitto abitualmente a metà mese e nel contratto sottoscritto è stato inserito il punto in cui si dice che il mancato pagamento del canone nei primi giorni del mese porta a risoluzione del contratto ?
Oppure, nonostante l'inserimento di tale clausola, occorrono due mensilità di canone non pagato per costituire motivo di risoluzione come ai sensi dell' Art. 1455 del Codice Civile.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
salve...
ti passo alcuni appunti... da valutare in base agli effettivi giorni di ritardo (che mi pare siano inferiori ai 20gg) e al conseguente valore del debito superiore a 2 mensilita' (che mi pare non venga superato)

Il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell’importanza dell’inadempimento, che è operata ex lege; tuttavia a norma dell’art. 55 della citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., di evitare la risoluzione versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice, l’importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate.
Cass., sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791,

Con l’art. 5 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta dell’equo canone il legislatore ha effettuato una valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore nel pagamento del canone locatizio (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all`art. 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo inferiore a venti giorni dalla scadenza prevista - ovvero la somma dovuta per oneri accessori non superi l’importo di due mensilità del canone - l’inadempimento, pur sussistente, è di scarsa importanza per una valutazione operata dal legislatore e non comporta, ai sensi dell’art. 1455 c.c. richiamato dallo stesso art. 5, la risoluzione del contratto.
Cass., sez. III, 16 luglio 1986, n. 4598.

Nel periodo attuale di crisi e' gia' molto avere un Conduttore pagante , a meno che tu voglia con questo appiglio interrompere un contratto con canone ampiamente fuori mercato , ovvero molto piu' basso di quello attualmente realizzabile per il tuo appartamento
cordiali saluti Marco ;) ;)
 

Pinuccia 59

Nuovo Iscritto
Grazie per le puntualizzazioni che fanno chiarezza sull'argomento.
Come tu hai ipotizzato, il ritardato pagamento del canone di affitto mi sarebbe stato utile per interrompere un contratto con canone ampiamente fuori mercato associato ad un inquilino particolarmente rompiscatole.
Cordiali saluti Luca.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
purtroppo dovrai aspettare la scadenza dell'ottavo anno (fatti un mega promemoria per spedire la raccomandata con il giusto anticipo) ... oppure diventi anche tu rompiscatole e gli scrivi raccomandate facendo riferimento alla clausola nel contratto e vedi cosa ti risponde con l'onere di andarsi ad informare in merito .... saluti marco
 

Pinuccia 59

Nuovo Iscritto
Salve Marco,
grazie per il consiglio, pero penso di resistere fino alla naturale scadenza del contratto, anche perchè non sussistono i termini per una procedura legale. Ricordargli della clausola inserita nel contratto, porterebbe come unico beneficio il pagamento del canone nei tempi concordati mentre il mio obiettivo è di togliermelo dalle scatole.
Cordiali saluti Luca.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto