se una scadenza capita in un giorno festivo il termine è spostato al giorno successivo?
Il termine, o la scadenza sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo
- art. 2963, comma 3 c.c.
- art. 155, comma 4 c.p.c.
Inoltre, l'art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011 recita:
"I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".
Tale norma estende a tutti gli adempimenti fiscali quello che l'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997 già prevedeva per i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Ciò vale soltanto per gli adempimenti (diversi dai pagamenti) riguardanti i tributi erariali, e non per quelli regionali e locali.
Quindi anche il pagamento di un tributo comunale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo (ex art. 6, comma 18 del D.L. n. 330/1994). Ciò però non vale per altri adempimenti, come per esempio le dichiarazioni o denunce.
Al di fuori della materia fiscale, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 558/1999).