Nel caso di locazione parziale dell'immobile da parte di un privato per periodi inferiori a 30gg sussiste l'obbligo di comunicazione degli ospiti UE / NON UE?
Se la locazione parziale dell'immobile a cittadino UE è inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di comunicazione, e corretto?
Avete riferimenti normativi?
Leggo su Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna
1. CHE COSA E’ LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ? La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità di tale adempimento è di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
2. LA normativaLEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese,l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantottoore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Se la locazione parziale dell'immobile a cittadino UE è inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di comunicazione, e corretto?
Avete riferimenti normativi?
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1. CHE COSA E’ LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ? La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità di tale adempimento è di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
2. LA normativaLEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese,l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantottoore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.