Gatta

Membro Attivo
Con sentenza 50/2010 (che ricalca quanto più volte ripetuto dalla Suprema Corte in tema di "responsabilità del custode" ex art.2051cc),il Tribunale di Napoli ha escluso la colpa del condominio per il furto subìto da un condòmino costretto a parcheggiare sulla strada per un guasto del cancello elettrico.
I giudici del merito hanno ritenuto l'inconveniente lamentato una mera occasione e non una causa efficiente e determinante dell'evento.
Riporto alla lettera parte della motivazione "...dovendo il danno essere ascritto alla responsabilità di terzi autori del fatto illecito e non alla condotta del condominio inquadrabile piuttosto nel rango della mera occasione...omissis".
In sostanza l'evento sarebbe riconducibile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento.
Insomma è la teoria della causa efficiente e dell'occasione più volte dibattuta nei testi di diritto e nella giurisprudenza.
Verosimilmente il malcapitato condòmino non aveva acceso una polizza per il furto auto (che lo avrebbe ripagato dei danni).
Grazie della cortese attenzione.
Gatta
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Penso che questa decisione sia coerente con i principi del diritto relativi al nesso di causalità dell'evento e all'inquadramento del fatto "cancello guasto" non tanto di una causa fortuita ma di una mera occasione.
Nulla vieta tuttavia di ricorrere in appello anche se la giurisprudenza della Cassazione in tema di art. 2051 c.c. appare limitativa delle possibilità di successo.
Ottima scelta del tema e del fatto particolare.
Avv. Luigi De Valeri
 

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