giasca

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno. Chiedo per cortesia di essere consigliato sul comportamento da tenere per evitare comportamenti fuori norma. Vengo al dunque per dire che lo scorso anno è stato affittato un appartamento ammobiliato composto da due stanze singole più la cucina e un bagno a due studentesse che si sono presentate insieme all'inizio del primo anno universitario. È stato stipulato un regolare contratto di locazione di 4 anni rinnovabile di altri 4 ad uso abitativo ai sensi dell'art.2, comma 1 legge 431/1998.
Tra le forme di garanzia è previsto che "Per tutta la durata del contrato di locazione ed eventuali rinnovazioni il sottoscritto ( seguono le generalità dei padri delle rispettive ragazze) si impegnano solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato dalle (seguono i nomi delle rispettive figlie) a favore della proprietaria dell'immobile sig.ra (segue nome del locatario) e in particolare il pagamento del canone di ( segue l'importo annuo del canone di locazione) come indicato nel contratto, nonchè per il pagamento degli oneri accessori ecc. ecc."
Per quanto riguarda il recesso del conduttore il contratto prevede al punto 5 la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima di preavviso. A Giugno una delle studentesse decide di cambiare facoltà e manda regolare disdetta lasciando libera la sua stanza alla fine del mese di Agosto. Mi interessa capire se a fronte di ciò la ragazza che resta nell'appartamento deve rispondere in solido e senza condizioni per le obbligazioni assunte fino a quando la stanza lasciata libera tornerà ad essere affittata.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Contratto scritto con i piedi.
Intanto un contratto 4+4 non può essere un contratto "uso studenti universitari".

Poi non hai chiarito se il contratto sia "singolo" od un unico documento con la firma di tutti, ne se si precisi l'assegnazione della singola camera.
Anche su quella clausola dalla descrizione è discutibile/opinabile un obbligo solidale solo del padre nei confronti della figlia.
 
U

User_29045

Ospite
due studentesse che si sono presentate insieme all'inizio del primo anno universitario

Mai fare un unico contratto per più studenti o studentesse!
I casi della vita sono tanti!
Una persona può rinunciare agli studi, vincere un concorso, sposarsi e decidere di fare la mamma e nient'altro...!
Bisogna fare un singolo contratto per ogni persona che entra, in modo da non avere questa tipologia di problemi!
Riguardo al tuo quesito, onestamente - sulla base delle osservazioni di @Dimaraz - non so se dalla studentessa rimasta puoi pretendere l'intero o solo la sua quota! Ho forti dubbi!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
È stato stipulato un regolare contratto di locazione di 4 anni rinnovabile di altri 4 ad uso abitativo ai sensi dell'art.2, comma 1 legge 431/1998.
Le parti (la proprietaria locatrice e le due conduttrici) hanno deciso di stipulare un contratto a canone libero della durata di 4 anni + 4 per un appartamento ammobiliato.
Questo è regolare: il fatto che le ragazze siano studentesse non presuppone che si debba obbligatoriamente stipulare un contratto concordato (con canone inferiore a quello libero) per studenti universitari.

Trattandosi di un contratto unico per tutta l'unità immobiliare, non rileva se e come i conduttori decidano di occupare le varie stanze.

il contratto di locazione stipulato dalle (seguono i nomi delle rispettive figlie)
Essendo un unico contratto cointestato a due conduttrici, esse sono responsabili in solido dei pagamenti
Quindi secondo me la risposta alla tua domanda è sì: la ragazza che rimane nell'appartamento e prosegue nella locazione è obbligata al pagamento dell'intero canone stabilito nel contratto + oneri accessori.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
essere consigliato

Può interessarti questa discussione, che tratta un caso analogo al tuo spiegando anche come comunicare la cessione/subentro all'Agenzia delle Entrate:


(in particolare il post n. #2 che spiega la procedura da seguire)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo è regolare: il fatto che le ragazze siano studentesse non presuppone che si debba obbligatoriamente stipulare un contratto concordato (con canone inferiore a quello libero) per studenti universitari.

Ma è la postante ad inserire la precisazione che si tratta di studenti.
Ora non scendo sul dibattito di cosa intendesse con tale precisazione...ma senza leggere il documento non mi esprimo sul corretto inquadramento.
Ammesso e non concesso che lo si ritenga a tutti gli effetti un contratto 4+4 ....allora il recesso anticipato prima della scadenza dei 4 anni prevede un giustificato motivo ...e non mi pare assimilabile la decisione di cambiare facoltà.

Idem sulla "solidarietà" non si è capito se "pretesa" o meno da parte del locatore che ha per sua scelta svincolato uno dei locatori
 
U

User_29045

Ospite
.allora il recesso anticipato prima della scadenza dei 4 anni prevede un giustificato motivo ...e non mi pare assimilabile la decisione di cambiare facoltà.

Pensi veramente che il cambio facoltà, adeguatamente comprovato con certificati della segreteria universitaria, non possa costituire un giustificato motivo?
Io ci sto pensando su (dico sul serio).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
il recesso anticipato prima della scadenza dei 4 anni prevede un giustificato motivo
Nel contratto libero 4 + 4 le parti possono stabilire, con apposita clausola contrattuale, che il conduttore possa disdire il contratto senza necessità di alcuna motivazione, riducendo il preavviso dai 6 mesi previsti dalla legge ad un termine inferiore.

@giasca ha scritto che
Per quanto riguarda il recesso del conduttore il contratto prevede al punto 5 la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima di preavviso

Se sono richiesti i "gravi motivi" come recita l'art. 3, c. 6 della l. 431/1998:

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

e se il locatore non li ritiene tali, la questione finisce davanti al giudice.
Nella mia esperienza non è opportuno affrontare una causa con i tempi ed i costi connessi, quindi io come locatore accetterei il motivo addotto dalla ragazza (cambiamento di facoltà universitaria).
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Probabilmente sono io che non capisco, non essendo pratica di affitti, e mi piacerebbe che mi spiegaste.
Se il contratto era unico, che senso ha la disdetta da parte di un solo intestatario ?
E’ valida ?
Capisco che non si possa obbligare a vivere lì una persona che non ha più necessità di viverci, ma mi pare altrettanto chiaro che , essendo unica l’obbligazione , o la disdetta vale per entrambe, oppure non è una disdetta: o comunque l’affitto deve essere pagato per intero da entrambe, e sono problemi tra di loro, che non dovrebbero riguardare il proprietario, che ha diritto a ricevere l’affitto pieno.
Sbaglio ?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
il cambio facoltà, adeguatamente comprovato con certificati della segreteria universitaria, non possa costituire un giustificato motivo?
Non si tratta di stabilire se è un giustificato motivo: come ho scritto nel post n. #8 la legge parla di gravi motivi.

Non esiste un elenco esaustivo di questi "gravi" motivi, ma comunque deve trattarsi di eventi che non dipendono dalla volontà del conduttore. Tipo il trasferimento obbligato, non per scelta, di un lavoratore dipendente.

Se il motivo è il cambio di facoltà che deriva da una scelta dello studente, ne escluderei la "gravità".
E' il caso di non accettare il recesso della ragazza e portare la questione in Tribunale? Secondo me no!
 

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