tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
salve
scusate se approfitto della vostra professionalità ed esperienza, volevo chiedervi in merito alla differenza di significato tra "servitù di passaggio" e " comunione incidentale ad uso e godimento" per quanto riguardano le parti indivisidili ma a servizio del fabbricato (androne, vano scale, eccetera).
Qual'è la procedura per avvalermi di una comunione incidentale a uso e godimento ?
Qualora ci sia opposizione della controparte è necessario un ricorso giudiziale?
Grazie
 
J

JERRY48

Ospite
Art. 1117
Parti comuni dell'edificio (1)
I. Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.


Per quanto riguarda un terreno di due proprietari, si può dire che nessuno è proprietario della parte sinistra o destra, ma si ha una comunione incidentale a uso e godimento. Qualora ci sia opposizione di un comproprietario al godimento, necessario il ricorso giudiziale.

Parimenti il caso si può prospettare in un condominio e un appartamento è stato ereditato da più soggetti, ognuno dei quali ha diritto all'esercizio della comunione incidentale a uso e godimento.

Servitù di passaggio è un diritto che si può acquisire per contratto o per via coattiva quando un fondo non ha accesso alla via pubblica, intercluso da un altro fondo.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
salve
scusate se approfitto della vostra professionalità ed esperienza, volevo chiedervi in merito alla differenza di significato tra "servitù di passaggio" e " comunione incidentale ad uso e godimento" per quanto riguardano le parti indivisidili ma a servizio del fabbricato (androne, vano scale, eccetera).
Qual'è la procedura per avvalermi di una comunione incidentale a uso e godimento ?
Qualora ci sia opposizione della controparte è necessario un ricorso giudiziale?
Grazie

ciao
ti ringrazio per la tua esaustiva risposta,
colgo l'occasione per precisarti nel dettaglio la mia situazione:

in origine esisteva un unico terreno di proprietà di mia nonna che volle donare ai suoi due figli (mio padre e mio zio) dividendolo in due parti uguali. Gli stessi, diventati proprietari in via esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordarono per realizzare una costruzione accorpando le due aree confinanti progettando il fabbricato con un unico accesso, unico androne e scale. Ovviamente, era impensabile che queste parti comuni potessero essere perfettamente divisibili, pertanto, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, insistono nella verticale della proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro. Quindi il concetto di servitù, non è scritto da nessuna parte ma è quello che negli utimi tempi, per solo vecchi motivi litigiosi, la controparte (mio zio) vorrebbe riconoscere a mio padre, di converso riteniamo che si sia consolidata nel corso degli anni una comunione incidentale ad uso e godimento, ossia entrambi usano la cosa comune con gli stessi usi e godimento finchè esiste questa struttura.
Spero di essere stato chiaro .
Concludo, in questo caso è fatto d'obbligo ricorrere in giudizio per farsi riconoscere la comunione incidentale?
Grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Inizialmente è importante sapere in che anno è stata rilasciata la licenza edilizia, la concessione edilizia o il permesso di costruire. Fino al 1977 chiunque poteva richiedere la licenza. Successivamente la concessione o il permesso viene rilasciato solo agli aventi diritto. Pertanto l'immobile rappresentato nel progetto è stato costruito di comune accordo all'interno del lotto senza necessariamente rispettare la dividente fra le due quote. Una volta edificato gli immobili devono essere accatastati. E' buona logica stipulare un atto nel quale, le parti, premesso che intervengono ciascuno per la loro proprietà, si assegnano gli immobili e le parti previste nel progetto. Alle fine dei lavori, ciascuno provvederà ad accatastarsi le unità e le parti di sua spettanza: quello non suddiviso resterà in comune. Evidentemente le servitù istituite o imposte "per destinazione del padre di famiglia" non avranno necessità di essere istituite.
 
J

JERRY48

Ospite
Anche perchè entrambi i fratelli sono comproprietari, per cui delle servitù non ci sono, nel contesto, necessità.

Concludo, in questo caso è fatto d'obbligo ricorrere in giudizio per farsi riconoscere la comunione incidentale?
Sì, se non si raggiunge nessun accordo bonariamente.
Nessuno deve prevaricare l'altro. Nè tuo padre, nè tuo zio.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Inizialmente è importante sapere in che anno è stata rilasciata la licenza edilizia, la concessione edilizia o il permesso di costruire. Fino al 1977 chiunque poteva richiedere la licenza. Successivamente la concessione o il permesso viene rilasciato solo agli aventi diritto. Pertanto l'immobile rappresentato nel progetto è stato costruito di comune accordo all'interno del lotto senza necessariamente rispettare la dividente fra le due quote. Una volta edificato gli immobili devono essere accatastati. E' buona logica stipulare un atto nel quale, le parti, premesso che intervengono ciascuno per la loro proprietà, si assegnano gli immobili e le parti previste nel progetto. Alle fine dei lavori, ciascuno provvederà ad accatastarsi le unità e le parti di sua spettanza: quello non suddiviso resterà in comune. Evidentemente le servitù istituite o imposte "per destinazione del padre di famiglia" non avranno necessità di essere istituite.


l'anno della concessione edilizia è 1972 . Esatto, il progetto è stato costruito di comune accordo e successivamente si sono assegnati ciascuno la propria porzione.
Le parti inscindibili (androne e scale) ma a servizio dell'edificio insistono per gran parte all'interno della proprietà della controparte. Quest ultima vanta il principio dell'accessione e quindi di conseguenza della proprietà esclusiva su questi beni indivisibili volendoci riconoscere solo un mero passaggio o servitù.
Come ci dobbiamo comportare?[DOUBLEPOST=1391179662,1391179442][/DOUBLEPOST]
E qui c'é l'errore non era possibile progettare due appartamenti con due ingressi indipendenti?

Si poteva anche realizzare un progetto con due ingressi ma di comune accordo e per ottimizzare gli spazi e per una questione di cubatura di superficie si è convenuti ad un unico ingresso.
Naturalmente, adesso siamo pentiti , se avessimo saputo cosa poteva accadere ci saremmo accontentati di un appartamento più piccolo ma con un ingresso indipendente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il progetto è stato accettato e condiviso da entrambi i proprietari. Con l'atto è stato assegnato a ciascuno la propria parte definita, la restante dovrebbe risultare in comune. Occorre leggere attentamente l'atto, magari avvalendosi di un consulto di una persona competente. Con l'accatastamento tutt'e due le particelle del catasto terreni sono state soppresse. Oggi tutto è disciplinato da quanto è stato dichiarato nel catasto fabbricati, purché non in contrasto con quanto disposto dall'atto. Faresti bene ad esaminare sia l'elaborato planimetrico che le planimetrie delle unità immobiliare. Solo così sei in grado di conoscere le parti singole e quelle comuni. Se non le possiedi puoi rivolgerti al tuo tecnico di fiducia che potrà richiederle via internet senza problemi.
 
J

JERRY48

Ospite
A mio parere, avete costituito in pratica un piccolo condominio, con i 2 appartamenti distinti e di proprietà definita, con ingresso comune e il terreno antistante, di proprietà altrettanto comune.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il progetto è stato accettato e condiviso da entrambi i proprietari. Con l'atto è stato assegnato a ciascuno la propria parte definita, la restante dovrebbe risultare in comune. Occorre leggere attentamente l'atto, magari avvalendosi di un consulto di una persona competente. Con l'accatastamento tutt'e due le particelle del catasto terreni sono state soppresse. Oggi tutto è disciplinato da quanto è stato dichiarato nel catasto fabbricati, purché non in contrasto con quanto disposto dall'atto. Faresti bene ad esaminare sia l'elaborato planimetrico che le planimetrie delle unità immobiliare. Solo così sei in grado di conoscere le parti singole e quelle comuni. Se non le possiedi puoi rivolgerti al tuo tecnico di fiducia che potrà richiederle via internet senza problemi.
ok
grazie[DOUBLEPOST=1391192161,1391192116][/DOUBLEPOST]
A mio parere, avete costituito in pratica un piccolo condominio, con i 2 appartamenti distinti e di proprietà definita, con ingresso comune e il terreno antistante, di proprietà altrettanto comune.

dovrebbe essere così
 

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