Art. 1117
Parti comuni dell'edificio (1)
I. Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Per quanto riguarda un terreno di due proprietari, si può dire che nessuno è proprietario della parte sinistra o destra, ma si ha una comunione incidentale a uso e godimento. Qualora ci sia opposizione di un comproprietario al godimento, necessario il ricorso giudiziale.
Parimenti il caso si può prospettare in un condominio e un appartamento è stato ereditato da più soggetti, ognuno dei quali ha diritto all'esercizio della comunione incidentale a uso e godimento.
Servitù di passaggio è un diritto che si può acquisire per contratto o per via coattiva quando un fondo non ha accesso alla via pubblica, intercluso da un altro fondo.