Ieri sera ho raccontato a mio cognato l'"efficacia" e la partecipazione del forum alla questione di mio interesse per la servitù di passaggio esposta nell'altro post e lui mi ha subito chiesto di porre, sullo stesso argomento, una questione che lo riguarda da vicino.
Provo a spiegarla (non è molto semplice ...).
In Abruzzo mio cognato possiede una piccola abitazione (proprietà A). Quando la casa è stata costruita (1965) c'era un fondo confinante (prop. B) che era privo di accesso sulla strada pubblica. Per questo il fondo A era gravato da una servitù di passaggio pedonale (senza titolo), che veniva esercitata da B su un piccolo vialetto (1.2m di larghezza). B ha posto un cancelletto sul vialetto, all'ingresso della sua proprietà.
Dal 1990 il proprietario B ha cominciato ad utilizzare un diversa strada d'accesso, molto più comoda perchè carrabile, realizzata su un fondo C, appartenente all'asse ereditario della famiglia di B. Una visura catastale riporta ad oggi il fondo C ancora indiviso tra gli eredi, ma apparentemente l'unico che lo utilizza è B. Mio cognato vorrebbe sapere se è possibile negare il passaggio a B, visto che per quel fondo è venuta a mancare l'"utilità" della servitù su A.
Io ho trovato due articoli del c.c. (1055 e 1074) la cui applicazione porta a risultati opposti:
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. etc etc ....
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
La differenza deve risiedere nel fatto che il 1055 fa parte del CAPO II: Delle servitù coattive, mentre il 1074 fa parte del CAPO IV: Delle servitù acquistate per usucapione. Ne ho trovato conferma in rete in un post del blog di Tiziano Solignani.
Domande:
-) la servitù che grava sulla proprietà A deve essere considerata acquisita come servitù coattiva (perche' il fondo era intercluso) o per usucapione (perchè sono trascorsi più di 20 anni) ?
-) mio cognato faceva passare il vicino perchè solo da lì poteva passare: corre comunque anche il "cronometro" dell'usucapione ? Oppure il "cronometro" è partito da quando si è realizzato l'altro accesso sul fondo C (da quando il fondo B non è stato più intercluso) ?
-) mio cognato come faceva a sapere che il vicino passava attraverso C per diritto (perchè, ad esempio, lo aveva acquistato o ereditato) e non per "cortesia" del proprietario di C ?
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio quanti vorranno aiutarci.
Provo a spiegarla (non è molto semplice ...).
In Abruzzo mio cognato possiede una piccola abitazione (proprietà A). Quando la casa è stata costruita (1965) c'era un fondo confinante (prop. B) che era privo di accesso sulla strada pubblica. Per questo il fondo A era gravato da una servitù di passaggio pedonale (senza titolo), che veniva esercitata da B su un piccolo vialetto (1.2m di larghezza). B ha posto un cancelletto sul vialetto, all'ingresso della sua proprietà.
Dal 1990 il proprietario B ha cominciato ad utilizzare un diversa strada d'accesso, molto più comoda perchè carrabile, realizzata su un fondo C, appartenente all'asse ereditario della famiglia di B. Una visura catastale riporta ad oggi il fondo C ancora indiviso tra gli eredi, ma apparentemente l'unico che lo utilizza è B. Mio cognato vorrebbe sapere se è possibile negare il passaggio a B, visto che per quel fondo è venuta a mancare l'"utilità" della servitù su A.
Io ho trovato due articoli del c.c. (1055 e 1074) la cui applicazione porta a risultati opposti:
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. etc etc ....
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
La differenza deve risiedere nel fatto che il 1055 fa parte del CAPO II: Delle servitù coattive, mentre il 1074 fa parte del CAPO IV: Delle servitù acquistate per usucapione. Ne ho trovato conferma in rete in un post del blog di Tiziano Solignani.
Domande:
-) la servitù che grava sulla proprietà A deve essere considerata acquisita come servitù coattiva (perche' il fondo era intercluso) o per usucapione (perchè sono trascorsi più di 20 anni) ?
-) mio cognato faceva passare il vicino perchè solo da lì poteva passare: corre comunque anche il "cronometro" dell'usucapione ? Oppure il "cronometro" è partito da quando si è realizzato l'altro accesso sul fondo C (da quando il fondo B non è stato più intercluso) ?
-) mio cognato come faceva a sapere che il vicino passava attraverso C per diritto (perchè, ad esempio, lo aveva acquistato o ereditato) e non per "cortesia" del proprietario di C ?
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio quanti vorranno aiutarci.