Lorena1982

Nuovo Iscritto
Conduttore
Ho appena ricevuto la raccomandata dove il mio locatore che è il legale rappresentante della società proprietaria Dell immobile mi manda lo sfratto a fronte della.necessità di ottenere la.disponibilità Dell immobile per destinarlo a uso personale di uno dei soci?!?!? Lo può fare??? Io ho appena partorito e tra sei mesi dovrei stare fuori cercando una.nuova casa con.una neonata?!?!mi ha cacciato solo dopo un.anno di.contratto!!Ma nel contratto ce la.clausola dove mi può richiedere l immobile per motivi familiari. Cosa posso fare?
 
U

User_29045

Ospite
Non puoi fare assolutamente nulla, se nel contratto c'è la clausola che prevede il rilascio da parte tua dell'immobile, per motivi familiari del locatore.

La clausola è stata inserita proprio per fare fronti ad eventuali ed improrogabili necessità.

Avresti dovuto tenerne debito conto al momento della firma del contratto di locazione.

Dov'eri, tu, quando hai firmato?

Senza polemica.
 
U

User_29045

Ospite
OK, ho scritto una eresia. Ma allora perché è stata aggiunta ed accettata quella clausola?

Che valore ha ai fini contrattuali, ora che la locataria ha ricevuto disdetta con le motivazioni sopra indicate?

Può un legale cacciarla perché ha derogato la norma con l'accettazione della clausola?

Queste sono le domande a cui dare risposta, ossia in sintesi: una clausola può derogare la norma, se accettata dalla locataria con firma del contratto?
 
U

User_29045

Ospite
Quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/98 non è derogabile dalle parti. Quella clausola è nulla.

Perfetto. In questo caso, la locataria dovrà far valere le proprie ragioni tramite legale. Non c'è scappatoia. Gli appoggi legali ci sono, e li hai appena forniti.
 
U

User_29045

Ospite
Per comodità della istante, copio e incollo qui l'articolo 3 della legge numero 431 del 1998.

Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Può un legale cacciarla
raccomandata dove il mio locatore che è il legale rappresentante della società proprietaria
Sono due figure ben distinte, il secondo può anche essere un emerito imbecille che di legale non ha nè la conoscenza né il comportamento.
Mi chiedo quali possano essere le esigenze "familiari" di una società, sarei curioso di leggere lo Statuto.
Comunque ha ragione @Nemesis, il Sig. Legale Rappresentante deve aspettare la scadenza dei primi 4 anni contrattuali, e a condizione che i motivi rientrino tra quelli indicati nella legge citata, altrimenti deve aspettare per ulteriori 4.
 

Lorena1982

Nuovo Iscritto
Conduttore
Infatti me lo chiedo anche io quale possano essere le necessità familiari comunque il locatore ha detto di voler convertire in abitazione privata ad uno dei soci della società l abitazione....
 

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