silvietta55

Nuovo Iscritto
Salve avrei urgente bisogno di un parere. Ho affittato un alloggio a sanremo con un contratto ad uso transitorio con nessuna possibilità di rinnovo. Il contratto è scaduto a settembre per telefono ho sentito l'inquilina e le avevo detto che gliel'avrei affittato solo per un ulteriore anno e basta ma lei ci ha comunicato che a nostra insaputa ha messo lì la residenza e vorrebbe un 4+4.
Noi non vogliamo assolutamente affittarglielo e visto che il vecchio contratto a uso transitorio ormai è scaduto e non è stato rinnovato vorremmo sapere come possiamo mandarla via. La signora ha detto che non ha nessuna intenzione di andarsene. Dobbiamo iniziare la causa per sfratto per fine contratto o possiamo appellarci al fatto di occupazione indebita dell'alloggio?
Inoltre la signora è morosa nei confronti dell bollette dell'acqua che doveva metterle a suo carico ma non le ha mai volturate. In questo caso potremmo se no eventualmente appellarci allo sfratto per morosità.
Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il contenzioso sulle causali del contratto a tempo determinato, molto diffuso in tutti i Tribunali, si fonda sull'interpretazione dell'articolo 1 del decreto legislativo368/2001. Chi vuole usare un contratto a termine deve spiegare il perché, indicando la cosiddetta causale, e cioè la ragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitu tiva che rende necessaria l'assunzione a termine. La legge non specifica come deve essere redatta la causale e quindi lascia spazio alla giurisprudenza, che negli anni ha elaborato criteri rigorosi. Di norma sono annullati e trasformati a tempo indeterminato quei contratti la cui causale si risolve in clausole di stile o in affermazioni generiche. Non sempre, tuttavia, è facile fissare il confine tra una causale generica e una specifica

L' importo della morosità per determinare lo sfratto deve ammontare ad un valore di almeno due mensilità
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La fattispecie in discussione è relativa a un contratto di locazione di (presunta) natura transitoria. Non a un contratto di lavoro a tempo determinato e ad assunzioni di lavoratori subordinati. Pertanto il riferimento al D. Lgs. n. 368/2001 è fuori luogo. Bisogna(va) documentare l'effettiva esigenza transitoria di quel contratto di locazione. Esigenza che poteva benissimo essere relativa anche al solo locatore. E se le esigenze fossero state dal lato del locatario, quelle esigenze potevano benissimo anche non avere nulla a che fare con la sua attività lavorativa.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Giusto, a parte gli errori di stanchezza serale , riposizioniamo la questione in termini generali che consigliano alle istanti di rivolgersi ad un legale:


PREMESSA :TIPI DI CONTRATTO "TRANSITORIO ": i tipi di contratto "assistito" soni approvati con il D.M. 30.12.2002 non sono modificabili in sede di accordi territoriali.

CONTRATTI di LOCAZIONE di NATURA TRANSITORIA: è consentita la stipula di contratti di locazione aventi una durata inferiore a quella prevista dalla L. 431/1998, qualora particolari esigenze delle parti (es. per lavoro) - quindi sia del locatore che del conduttore - lo richiedano. A tale riguardo si parla di contratti di locazione di natura transitoria.


DURATA: i contratti transitori debbano avere una durata che varia da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi.

INDICAZIONE nel CONTRATTO dell'ESIGENZA TRANSITORIA: il contratto-tipo deve contenere una clausola che individua le esigenze transitorie del locatore e del conduttore; le parti dovranno poi confermare il verificarsi di tale clausola, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del contratto, nel termine indicato nello stesso.

DOCUMENTI ALLEGATI al CONTRATTO: l'esigenza transitoria del conduttore deve essere inoltre provata con apposita documentazione, da allegare al contratto.

SANZIONI: se il locatore omette l'invio di tale lettera, oppure sono venute meno le cause della transitorietà , il contratto-tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista per il canale "libero", di cui all'art. 2, co. 1, L. 9.12.1998, n. 431, e quindi la durata sarà di quattro anni rinnovabili per altri quattro.
 

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