help84

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Conduttore
Gentili,
sono uno studente con un contratto di locazione di un anno, d'accordo con i proprietari a rinnovare il contratto. Purtroppo con mia sorpresa ho ricevuto una raccomandata 3 mesi prima della fine del contratto, in cui mi dicono che devo abbandonare la locazione alla fine del contratto senza apportare motivazioni.
Volevo chiedervi se è lecito, oppure la raccomandata doveva essere mandata 6 mesi prima?
Come devo comportarmi?
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Se hai stipulato un regolare contratto per studenti fuori sede, all'art.1 dovrebbe esserci scritto: «Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto».
All'art. 9 dovresti inoltre leggere: «Recesso del conduttore. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza...».
A meno che non vi sia scritto qualcosa nelle altre clausole, art. 17, il recesso del locatore non è previsto. Quindi il contratto si rinnova automaticamente per altri 12 mesi alla sua prima scadenza.

La comunicazione che ti è stata inviata potrebbe dunque non avere alcun valore. Fossi in te, comunque, cercherei una soluzione condivisa con i proprietari.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ha un contratto di locazione di un anno dovrebbe essere un contratto ad uso transitorio. In tal caso il rinnovo automatico non può essere previsto. Magari ci potrebbe dire che cosa c'è scritto in alto nel titolo e nel punto che riguarda la durata del contratto.
 

help84

Nuovo Iscritto
Conduttore
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)

Riguardo invece il recesso del locatore art.17 dice che:

Le clausole di cui agli articoli 5, 7,12 hanno carattere essenziale, sì che la violazione delle suddette da diritto alla locatrice di chiedere la risoluzione del contratto.
Per la disdetta del contratto da parte del Locatore si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ha un contratto di locazione di un anno dovrebbe essere un contratto ad uso transitorio. In tal caso il rinnovo automatico non può essere previsto. Magari ci potrebbe dire che cosa c'è scritto in alto nel titolo e nel punto che riguarda la durata del contratto.

I contratti per studenti universitari hanno durata minima 6 mesi e si rinnovano automaticamente alla fine del primo periodo in assenza di disdetta.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)

Riguardo invece il recesso del locatore art.17 dice che:

Le clausole di cui agli articoli 5, 7,12 hanno carattere essenziale, sì che la violazione delle suddette da diritto alla locatrice di chiedere la risoluzione del contratto.
Per la disdetta del contratto da parte del Locatore si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.

Nel tuo caso la disdetta non ha efficacia, in quanto andava data con 6 mesi di anticipo e non 3. Inoltre i motivi vanno indicati e la disdetta è efficace solo se tali motivi rientrano tra quelli espressamente indicati all'articolo citato.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Si ma potrebbe essere anche un contratto ad uso transitorio. Nessuno vieta di stipularne uno anche con uno studente universitario. In tal caso non vi sarebbe la possibilità di rinnovo. Per questo ho chiesto che cosa c'è scritto nella testata.
Adesso che lo sappiamo concordo anch'io che la disdetta è nulla.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci sono anche i contratti irregolari?
Certamente sì. Per esempio, quando è contrario a norme imperative. Oppure quelli in cui una o più delle parti contraenti non hanno la capacità di agire. Oppure quelli redatti in una forma diversa da quella che la legge prevede obbligatoriamente per essi. Ma l'elenco potrebbe essere ben più lungo.
A seconda "dell'irregolarità", il contratto potrà essere nullo (come se lo stesso non fosse mai venuto a esistenza) o annullabile.
 

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