csandra1973

Nuovo Iscritto
salve, volevo sapere se con la nuova legge dell'aumento della cubatura al 20%, si puo' richiedere di modificare l'altezza del sottotetto non abitabile per renderlo mansarda....mi hanno detto di no!
 

Stefano Mariano

Membro dello Staff
Pur non conoscendo la legislazione locale (regione Sicilia, suppongo), ritengo che l'ampliamento sia possibile; non tanto (o non solo) con la legge sulle ristrutturazioni edilizie che permette un ampliamento del 20% della cubatura, ma in ragione della normativa per il recupero dei sottotetti. Un ostacolo a tale realizzazione potrebbe però essere rappresentato da un qualche vincolo ambientale, paesaggistico o storico gravante sul Suo immobile (ad esempio essere in centro storico). Le consiglio quindi di domandare la reale fattibilità presso l'ufficio tecnico del Suo Comune.
 

mtr

Membro Attivo
Consiglierei tre cose:
1) verificare come suggerito da Mariano gli eventuali vincoli che potrebbero vietare in modo totale -cioè con qualsiasi iter istruttorio- l'aumento di cubatura (soprintendenza, vincoli paesaggistici, idrogeologici, etc.);
2) se il punto precedente non sussiste, verificare le possibilità già presenti nel piano regolatore/legge regionale/regolamento edilizio, cioè la normativa 'consueta' di intervento sugli immobili;
3) sempre se il p.to 1) non sussiste, verificare che la normativa del recente Piano Casa permetta interventi di ampliamento in zone non agibili (in Liguria è questo il caso ma -se utilizzato- non è consentito l'aumento di cubatura).

Di norma, con la ristrutturazione si procede all'ampliamento tramite incremento del 20% della SA (superficie agibile) non del volume.
La c.d. Legge dei sottotetti -se emanata nella tua Regione- può forse venirti in aiuto, stanti le osservazioni precedenti.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nessun indennizzo per "modifica" sottotetto.

In tema di condominio, l’indennizzo previsto dall’art. 1127 cod. civ. in favore di ciascun comproprietario in caso di sopraelevazione dell’edificio condominiale va corrisposto nella sola ipotesi di sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) sull’area sovrastante il fabbricato, con conseguente innalzamento dell’originaria altezza dell’edificio, e non anche nel caso in cui il proprietario dell’ultimo piano apporti modificazioni soltanto interne al sottotetto (trasformandolo, come nella specie, in unità abitativa autonoma), contenute negli originari limiti strutturali delle parti dell’edificio sottostanti alla sua copertura (Cass., n. 10568 del 24 ottobre 1998).

ciao;)
 

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